OBBLIGO DI CUSTODIA DEL BENE

L’onere di custodia può essere escluso o con un accordo specifico tra le parti o per la natura del rapporto

Non necessariamente sorge in capo all’utilizzatore della cosa il dovere di custodia, con tutto ciò che ne consegue in termini di responsabilità ex art. 2051 c.c., dato che tale obbligo può essere escluso in base ad un accordo intercorrente tra le parti, o per la natura del rapporto.

Questa mancanza di correlazione deve essere provata da chi la contesta e, in assenza di prova, la disponibilità della cosa in capo all’utilizzatore e gli obblighi di custodia sono biunivocamente connessi.

Tali sono i principi espressi dai giudici della Corte di Cassazione, II sezione civile, nella sentenza n. 30941 del 27/12/2017.

Il caso di specie:

La conduttrice in leasing di una unità immobiliare sotterranea, aveva convenuto in giudizio tre condomini, per farli condannare ad effettuare alcuni lavori di riparazione conseguenti ad infiltrazioni d’acqua provenienti dal sovrastante cortile.

Il Tribunale, accogliendo la domanda, aveva condannato uno solo dei condomini, e la Corte d’Appello di Torino, aveva limitato le somme da rimborsare per l’esecuzione dei lavori a carico del condomino soccombente nella misura del 75%, ponendo la restante in capo alla conduttrice in leasing.

Il condomino, ricorreva in cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2051 e 2909 c.c.

V. anche

I giudici della Corte di Cassazione premettono che:

“In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, rapporto che postula l’effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere-dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l’utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l’effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all’utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia”.

Da ciò ne derivano i seguenti corollari:

  1. “Se non è detto che l’utilizzazione concreta di una cosa comporti anche l’obbligo di custodia è onere di chi contesti la correlazione provare che, per specifico accordo tra le parti o per la natura del rapporti, vi sia scissione tra utilizzazione e custodia;

  2. In assenza di tale prova, la disponibilità della cosa in capo all’utilizzatore e gli obblighi di custodia sono biunivocamente connessi”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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