NO AL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE NEL RITO SOMMARIO

Nel rito sommario è illegittima l’adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (o dell’art. 337 c.p.c., comma 2)

Corte Cassazione civile, Sez. VI – 3, Ordinanza  07.12.2018, n. 31801

Gli Ermellini con l’ordinanza in commento hanno avuto modo di pronunciarsi sull’ impugnazione dell’ordinanza di sospensione per ritenuta pregiudizialità di separato processo pendente dinanzi allo stesso tribunale.

La vicenda giudiziaria

I fatti di causa riguardavano il rilascio di un immobile in forza di rogito già destinato a casa coniugale del venditore e della sua famiglia in forza di provvedimento conseguito in sede di separazione negli anni 2008/2010, però non riprodotto nella sentenza di divorzio.

La sospensione veniva pronuncita perchè ritenuta la pregiudizialità dell’altro giudizio, con oggetto modifiche delle condizioni di divorzio e segnatamente l’assegnazione della residenza coniugale nel rispetto delle esigenze delle figlie, poichè dalla statuizione in quella sede circa l’eventuale titolo abitativo in capo alle convenute si è ritenuta dipendere la decisione del giudizio di rilascio del medesimo immobile.

La decisione della Corte

Nel giudizio sommario non può mai disporsi la sospensione, ai sensi degli artt. 295 o 337 c.p.c.: infatti,

“qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all’art. 702-bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (o venga invocata l’autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2), si determina la necessità di un’istruzione non sommaria e, quindi, il giudice deve, a norma dell’art. 702-ter c.p.c., comma 3, disporre il passaggio al rito della cognizione piena”

Pertanto nel rito sommario è illegittima l’adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (o dell’art. 337 c.p.c., comma 2).

Non sarebbe legittima la sospensione nel caso in cui tra due procedimenti pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse di quest’ultimo esista un rapporto di identità o di connessione, infatti:

“in tali casi il giudice del giudizio reputato pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione (Cass. ord. 17/05/2017, n. 12441; Cass. ord. 24/09/2014, n. 20149; Cass. ord. 26/07/2012, n. 13330); neppure ostando ad una eventuale riunione la soggezione delle cause a due riti diversi, potendo, se non altro in tesi, bene predicarsi l’applicabilità dell’art. 40 c.p.c., comma 3”

Alla luce delle considerazioni di cui sopra la gravata ordinanza veniva cassata.

Avv. Tania Busetto


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