MOLESTIE, TELEFONATE MUTE E CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

Integra il reato di molestie disturbare una persona con reiterate telefonate mute?

Corte di Cassazione, prima sezione penale, sentenza n. 14783 del 2018

Il Tribunale di Parma ha assolto Tizio dal reato di molestie, ex art. 660 c.p., commesso in danno di Caio, suo vicino di casa, a mezzo di reiterate telefonate mute a tutte le ore del giorno.

L’art. 660 c.p. dispone che:

“Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 512 euro”.

Secondo il giudice di prime cure ricorreva l’esimente della provocazione, prevista dal secondo comma dell’art. 599 c.p., considerando quale causa di non punibilità la situazione che si concretizza in una reazione nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso.

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Nel caso in oggetto, la sentenza impugnata ha ritenuto che le molestie acustiche poste in essere mediante il rumore di tacchi, porte sbattute, abbassamento e alzamento di tapparelle a tutte le ore, permette l’applicabilità della norma al di là dei delitti di ingiuria e diffamazione.

Caio  quindi ricorre in Cassazione, sostenendo falsa applicazione della legge penale, e sottolineando che questo non avrebbe nemmeno posto in essere violazioni al regolamento condominiale.

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La Cassazione ricorda che il secondo comma dell’art. 599 c.p., si applica solamente agli articoli 594 e 595 c.p.; pertanto l’esimente ha dei precisi limiti oggettivi e soggettivi, indicati dalla norma e non è suscettibile di applicazione analogica.

Il reato di cui all’art. 660 c.p. è plurioffensivo, in quanto il legislatore attraverso la previsione nell’art. 660 c.p. di un fatto recante molestia alla quiete di un privato, ha inteso tutelare al contempo anche la tranquillità pubblica.

Gli Ermellini per tali ragioni annullano la sentenza impugnata.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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