CANILE IN STATO RIPUGNANTE E MALTRATTAMENTI AGLI ANIMALI

Canile sporco ed integrazione reato ex art. 727 c.p.

Corte di Cassazione penale, sezione terza, sentenza n. 14360 del 28 marzo 2018

Il fatto trae origine da un canile municipale talmente sporco che era stato definito dal CTU del PM “ripugnante”

Gli animali erano detenuti nella parte vecchia della struttura, assolutamente inadeguata, in essa i cani erano stipati in sovrannumero.

Nel magazzino, ove venivano custodite le buste di cibo per i cani, era infestato di ratti (tanto che all’interno di buste di cibo aperte vennero rinvenute feci di topo e addirittura piccoli ratti nati da pochi giorni).

Il canale di scolo delle deiezioni dei cani era molto spesso otturato e la bassa pressione con cui usciva l’acqua dai tubi utilizzati per la pulizia non permetteva il suo spurgo sicché le sporcizie dei cani rimanevano stagnanti creando un persistente cattivo lezzo.

Inoltre alcuni cani di piccola taglia erano messi all’interno di gabbie per gatti.

V. anche

http://www.studiolegalebusetto.it/maltrattamenti-agli-animali/

L’articolo 727 c.p. dispone che:

“Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

V. anche

http://www.studiolegalebusetto.it/animali-in-gabbia/

Secondo gli Ermellini,

 “l’ipotesi di reato di cui all’art. 727, secondo comma, c.p. non postula la necessaria ricorrenza di situazioni, quali la malnutrizione e il pessimo stato di salute degli animali, indispensabili per poter qualificare la detenzione come incompatibile con la loro natura, ma al proposito rilevano tutte quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione, compresi comportamenti colposi di abbandono e incuria”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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