BASTA UNA SOLA TELEFONATA PER CONFIGURARE IL REATO DI MOLESTIE

Secondo la Corte di Cassazione, il reato di molestie non ha per forza natura abituale e può essere integrato anche da una sola azione sintomatica dei requisiti della fattispecie

Anche semplicemente una telefonata può essere idonea a far scattare il reato di molestie. Infatti, tale reato non ha necessariamente natura abituale e può essere integrato anche da una singola azione, purché sintomatica dei requisiti della fattispecie tipizzata.

In tal modo la Corte di Cassazione, prima sezione penale, si è pronunciata nella sent. n. 6064/2018 sul ricorso dell’imputato per il reato di molestie.

Il caso di specie:

Un uomo era stato condannato dai giudici di merito, per aver effettuato chiamate mute o caratterizzate da riferimenti a persone conosciute dal denunciante e aver inviato sms diretti all’utenza intestata alla parte offesa.

La difesa ritiene che, sotto il profilo oggettivo, non sarebbe stato integrato il reato contestato in quanto si era trattato solamente di tre telefonate, pertanto, non vi sarebbe stato il requisito della petulanza.

Per l’imputato deve escludersi che l’effettuazione di due sole telefonate mute possa costituire espressione di petulanza intesa come atteggiamento di insistenza eccessiva e pertanto fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell’altrui sfera.

Mancherebbe anche il requisito dell’elemento soggettivo del reato, avendo il ricorrente agendo perché preoccupato per la situazione in cui era coinvolta la propria amica, moglie del denunciante, autore di violenze in danno della moglie.

V. anche

Secondo i giudici di Cassazione, la difesa dimentica che le condotte moleste, erano consistite anche in sms provenienti dall’utenza in uso all’imputato, alcuni trascritti in atti fotocopiati e che il contenuto dei messaggi alludeva a una relazione sentimentale della ex moglie con l’imputato o con altri uomini, argomento sgradito e trattato solamente al fine di infastidire il destinatario.

Secondo la Cassazione, il reato di molestia, così come orientamento consolidato in giurisprudenza, non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché per essere realizzato anche con una sola azione.

L’atto, per essere molesto deve non solo risultare sgradito a chi lo riceve, ma deve anche essere ispirato da biasimevole motivo o rivestire il carattere di petulanza, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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