LETTERE ANONIME E MOLESTIE

Inviare lettere anonime configura il reato di molestia?

Corte di Cassazione, I sezione penale, sent. n. 15523/2018

L’invio di lettere anonime può integrare il reato di molestia? A tale domanda ha risposto la Corte di Cassazione con la sentenza in commento.

Secondo i giudici, il reato di molestia e disturbo alle persone si configura solamente se la condotta è compiuta in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono.

Quindi, l’invio di lettere anonime non configura il reato ex art. 660 c.p.

“Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluni molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro”.

Questo tipo di illecito di realizza con altri tipi di disturbi alla persona, oltre che per petulanza o per altro biasimevole motivo.

Nel caso in oggetto, i giudici si sono pronunciati sull’impugnazione del provvedimento con cui il Tribunale di Rimini aveva riconosciuta l’imputata colpevole dei reati di cui agli articoli 81 e 660 c.p.

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Alla donna era stato contestato l’invio di lettere anonime, che erano state lasciate nella cassetta delle lettere della vittima.

Innanzi alla Cassazione, l’imputata aveva sostenuto che la decisione di condanna non fosse stata adeguatamente argomentata, dato che non dava conto degli elementi costitutivi del reato contestato, rilevanti sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo sia sotto quello dell’elemento soggettivo.

Gli Ermellini, nell’accogliere l’impugnazione, hanno sottolineato come il reato ascritto alla donna implichi che l’agente rechi molestia o disturbo in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo.

Nel caso in oggetto, la condotta della donna non rispondeva a tali caratteristiche.

Alla luce di ciò, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata per insussistenza del fatto.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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