Madri detenute: incostituzionale il divieto degli arresti domiciliari per i reati gravi

La Corte Costituzionale, con la sentenza del 12 aprile 2017, n. 76 ha stabilito l’incostituzionalità del divieto degli arresti domiciliari, per le madri condannate a reati gravi

La Corte Costituzionale, con la sentenza del 12 aprile 2017, n 76 ha stabilito l’illegittimità costituzionale dell’articolo 47-quinquies, comma 1-bis, della l. 26 luglio  , limitatamente alle parole “salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis”.

La L. 354/1975, come modificato dalla Legge 16 aprile 2015, n. 47,  disciplina le norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta’.

La norma in esame stabilisce che per le madri condannate a uno dei delitti indicati all’articolo 4-bis, l’espiazione di un terzo della pena, o di almeno 15 anni in caso di condanna all’ergastolo, possa essere compiuta presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri, ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di fuga, nella propria abitazione, al fine di prendersi cura dei propri figli.

L’interesse del minore alle cure materne è preminente.

La Corte ha ripetutamente evidenziato come è di fondamentale interesse per il figlio minore mantenere un rapporto stabile con ciascun genitore, ricevendo da esso educazione e istruzione.

L’interesse  del minore in tenera età a instaurare un rapporto quanto più possibile normale con la madre (o eventualmente con il padre) in una fase nevralgica del suo sviluppo assume  un rilievo del tutto prioritario , distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione.

Il giudice deve valutare caso per caso, senza automatismi la sussistenza di tale interesse, e di conseguenza, secondo la Corte l’articolo 47-quinquies, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, deve essere dichiarato parzialmente illegittimo nella parte in cui usa l’espressione “salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis” (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti)

Dott.ssa Benedetta Cacace