LOCAZIONE NON ABITATIVA

La Corte di Cassazione Civile, SS.UU., con la sentenza n. 23601 del 9 ottobre 2017 ha stabilito che è nullo l’accordo sul canone integrativo occulto

L’accordo occulto, con cui due contraenti, hanno convenuto il pagamento di un canone di locazione di un immobile ad uso non abitativo, maggiore di quello dichiarato, rimane nullo anche nel caso in cui venga registrato. Ciò è quanto deciso dalle Sezioni Unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 23601 del 9 ottobre 2017.

I giudici di Cassazione, hanno dovuto chiarire se la registrazione successiva di un patto con cui i contraenti avevano concordato un canone di locazione integrativo rispetto a quello dichiarato, consentisse di sanare tale accordo.

Se la registrazione di un contratto di locazione è tardiva, non è illegittima, ma sana la nullità prevista dalla Finanziaria 2004. La Cassazione, pertanto ha ritenuto che il contratto di locazione ad uso non abitativo, contenente la previsione, sin dall’inizio, di un canone realmente convenuto e corrisposto, anche se non registrato, è nullo, ma se registrato tardivamente, tale vizio è sanabile.

La Corte di Cassazione ha sottolineato che l’effetto sanante retroagisce fino alla data di conclusione del contratto, e quindi consente di stabilizzare gli effetti del contratto, garantendo una tutela completa al contraente debole del rapporto.

Nel caso di specie, vi è un accordo simulatorio cui consegue, non già una registrazione tardiva dell’intero contratto, ma quella del solo accordo dissimulato diretto ad occultare un canone più alto, dopo la registrazione del contratto con il canone simulato.

L’accordo simulatorio, atto ad occultare la pattuizione di un canone di locazione maggiore rispetto a quello convenuto, è finalizzato all’evasione fiscale ed all’elusione della norma tributaria inerente all’obbligo di registrazione dei contratti di locazione.

Questo patto è nullo, sia per violazione del quantum parziale dell’importo registrato, sia per violazione di una norma imperativa.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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