Locazione immobile abusivo

La Corte di Cassazione, sezione III, con la sentenza del 13 aprile 2017, n. 9558 ha stabilito che se l’immobile è abusivo, la locazione è valida

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9558 del 13/04/2017 ha dovuto risolvere una questione riguardante la validità o l’invalidità di un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile abusivo.

La vicenda:

Una società aveva proposto ricorso alla Corte d’Appello, anche se soccombente nel processo di primo grado, rispetto alla richiesta da parte della società locatrice di risolvere il contratto di locazione per il mancato versamento dei canoni.

La Corte d’Appello, condanna la società ricorrente, ritenendo che la condizione giuridica dell’immobile in questione, anche se contraria alla normativa urbanistica, non era in grado di incidere sulla validità del contratto di locazione, in quanto avente un oggetto differente da quest’ultimo.

Tra i motivi sostenuti dalla Corte d’Appello, non vi era l’ipotesi di una illiceità sanzionata con la nullità del contratto di locazione, cosi come previsto dal secondo comma dell’articolo 1418 del codice civile. L’articolo in questione dispone che:

“Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’articolo 1345 e la mancanza dell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge”.

L’abusività dell’immobile era stata indicata in maniera espressa nel contratto di locazione e accettata dal conduttore, il quale ne approvava la clausola per iscritto e separatamente rispetto al contratto.

La decisione:

La Corte di Cassazione afferma che:

“[…] il carattere abusivo di una costruzione concretizzandosi in una illiceità dell’opera, può essere certamente fonte di responsabilità dell’autore nei confronti dello Stato, ma non può comportare in alcun modo l’invalidità del contratto di locazione”.

Il carattere abusivo dell’immobile non può riversarsi sull’eseguibilità della prestazione avente ad oggetto il godimento del bene, in quanto sono rapporti giuridici differenti, regolati da proprie norme.

Dott.ssa Benedetta Cacace