L’intermediario finanziario e le conseguenze della violazione dei doveri di informazione

“[…] la violazione dei doveri di informazione e di corretta esecuzione delle operazioni da luogo, unicamente, ad una possibile pretesa risarcitoria del danneggiato. Non si può ritenere, pertanto, che il vizio di cui si discorre conduca alla nullità delle operazioni. […]”

L’art. 29 del Testo Unico della Finanza introduce alcuni criteri generali a cui deve attenersi chi svolge attività di intermediazione finanziaria nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento.

In sintesi i criteri di cui sopra sono i seguenti:

> comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati;

> acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

> utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;

> disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

Alla luce dei principi richiamati, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21711 del 2015, Prima Sezione, ha specificato come la violazione dei doveri di informazione e di corretta esecuzione delle operazioni da luogo, unicamente, ad una possibile pretesa risarcitoria del danneggiato.

Non si può ritenere, pertanto, che il vizio di cui si discorre conduca alla nullità delle operazioni.

Come si accennava, la responsabilità che si potrà riscontrare nella fattispecie in esame si divide in due distinte tipologie:

> responsabilità precontrattuale – per il contratto quadro;

> responsabilità contrattuale – per i successivi ordini di acquisto, i quali saranno soggetti alla disciplina civilistica dettata in materia di risoluzione del contratto e risarcimento del danno.

Avv. Jacopo Marchini