L’informazione di garanzia

Articolo 369 codice di procedura penale: l’informazione di garanzia

L’informazione di garanzia è un atto che può essere pubblicato in quanto non è un atto avente finalità investigativa ma informativa

 L’informazione di garanzia si trova a metà strada, anche cronologicamente, tra il registro delle notizie di reato e l’avviso di conclusione delle indagini.

Tutti e tre questi istituti svolgono un’importante funzione di informativa nei confronti dell’indagato.

Il registro delle notizie di reato è un’informazione che ha per oggetto il contenuto del registro, mentre l’informazione di garanzia è sempre un atto informativo ma ha per oggetto un avviso circa l’intenzione da parte del pubblico ministero di compiere un atto al quale il difensore ha il diritto di assistere. Al contrario del registro delle notizie di reato che c’è sempre, nel senso che è un atto necessario, l’informazione di garanzia è meramente eventuale.

L’articolo 369 c.p.p. stabilisce che:

“1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha il diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

2.Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l’ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l’informazione di garanzia sia notificata a norma dell’articolo 151”.

L’informazione di garanzia contiene le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l’invito a nominare un difensore; e si rivolge all’indagato e alla persona offesa dal reato.

L’informazione di garanzia è un atto che può essere pubblicato in quanto non è un atto con finalità investigativa, ma è un atto con finalità informativa, e non cade nel cono d’ombra dell’articolo 329 c.p.p. e quindi non è sottoposta al segreto. Nel caso in cui l’informazione di garanzia non venga spedita o venga invece spedita quando non ricorrono i presupposti vi è la nullità ex articolo 178 lettera c) c.p.p.

Dott.ssa Benedetta Cacace