L’IMPORTAZIONE DI COMPONENTI IN GRADO DI ELUDERE I SISTEMI DI PROTEZIONE DI UNA CONSOLE NON CONFIGURA REATO

“[…] Sarà compito del Giudice operare un giudizio di proporzionalità tra: l’effettiva violazione dei sistemi di sicurezza predisposti a tutela di un software e la legittima commercializzazione di prodotti il cui utilizzo non si limita alla lamentata applicazione elusiva […]”

Dopo il sequestro all’aeroporto di Roma Ciampino di numerose schede adattatori di Nintendo, è stato contestato all’importatore la violazione dell’art. 171 ter, lettera f-bis), Legge 633/1941[1] : “[…] per aver importato a fini di lucro n. 292 adattatori schede per Nintendo, meglio noti come modchip, finalizzati ad aggirare ed eludere le misure tecnologiche di protezione incorporate nel sistema Nintendo DS e nei relativi software […]”.

L’imputato si è difeso invocando la propria appartenenza ad una associazione che promuove la diffusione del concetto di software libero. Secondo la sua linea difensiva, i prodotti importati non erano destinati alla imputata elusione dei sistemi di protezione della nota marca di videogames.

La licenziataria del marchio Nintendo si opponeva alla ricostruzione dei fatti offerta dall’imputato.

Il Giudice di prime cure ha, molto saggiamente, invocato la giurisprudenza comunitaria al fine di individuare i principi applicabili al caso di specie. In particolare, si è focalizzato sugli arresti della Corte di Giustizia Europea sulla corretta interpretazione dell’art. 6 della direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001.

Da questa prospettiva non ci sono dubbi sulla possibilità, per chi produce videogiochi, di predisporre sistemi volti a limitare le possibili violazioni dei diritto afferenti al prodotto in questione.

Sarà compito del Giudice operare un giudizio di proporzionalità tra:

> l’effettiva violazione dei sistemi di sicurezza predisposti a tutela di un software

> la legittima commercializzazione di prodotti il cui utilizzo non si limita alla lamentata applicazione elusiva.

Applicando i principi descritti, il Tribunale di Catania ha assolto l’imputato per insufficienza di prove.

Il Giudice ha, infatti, rilevato come difettasse la prova che i dispositivi oggetto d’importazione fossero prevalentemente destinati all’elusione della misura di protezione incorporata nei dispositivi Nintendo DS. Le osservazioni della parte civile a mezzo della propria relazione non sono parse per nulla esaustive.

Pertanto: “[…] non essendo stata accertata una finalità prevalentemente elusiva delle misure tecnologiche di protezione e sussistendo, sulla base dell’id quod prerumque accidit, una concreta possibilità di impiego lecito degli adattatori importati, ritiene il Giudice che difetti la prova piena della sussistenza del reato allo stesso ascritto. L’imputato deve quindi essere assolto, ai sensi del secondo comma della norma del codice di rito […]”.

[1] La L. n. 633/1941, art. 171, comma 1, lett. f-bis) punisce: se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure. Rientrano, dunque, nell’ambito della previsione penale indistintamente tutti i congegni principalmente finalizzati a rendere possibile l’elusione delle misure di protezione (Cass. n. 33768/2007; Cass. n. 23765/2010).