LEGGE “SALVA SUICIDI”- È POSSIBILE RIPRESENTARE DOMANDA PRIMA DEL DECORSO DEI 5 ANNI?


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Legge 3/2012

Possibile presentare nuovamente l’istanza di sovraindebitamento prima di 5 anni

Corte di Cassazione – Ordinanza del 26.11.2018, num. 30534

Con l’ordinanza num. 30534 del 26 novembre 2018, la Corte di Cassazione ha chiarito che è possibile per il debitore ripresentare istanza per sovraindebitamento all’autorità competente nel momento in cui lo stesso avesse già ricevuto da parte del Giudice delegato l’inammissibilità di tale domanda nei 5 anni precedenti.

Nei fatti il debitore, a seguito di un ricorso dichiarato inammissibile del Giudice delegato, propone reclamo avverso tale provvedimento.

Il Tribunale di Parma, organo decidente del reclamo, rileva (dopo un’attenta valutazione del parere dell’organismo di composizione della crisi) che vi è “l’impossibilità di procedere” con la costruzione di un piano di ristrutturazione dei debiti a causa della mancanza dei requisiti imposti dagli artt. 7,8,9 della legge 3 del 2012.

Avverso quest’ultimo decreto di rigetto del reclamo contro l’inammissibilità dichiarata dal provvedimento emesso dal Giudice delegato è chiamata la Suprema Corte.

La prima sezione civile della Cassazione si esprime confermando un orientamento (Cass. del 14.03.2017 n.6516) secondo il quale il decreto, non dirimendo su diritti soggettivi delle parti, è carente dei requisiti di “decisorietà e definitività” e dunque rimane inidoneo al giudicato.

L’esito negativo risultante dalla prima procedura pertanto non esclude la riproponibilità del ricorso nei termini che la legge impone.

Come ben è noto all’art. 7 comma 2 lettera b della legge 3 del 27 gennaio 2012 vi è il divieto di proporre nuovamente istanza per la procedura di sovraindebitamento pena l’inammissibilità della stessa, ma solo quando questa abbia già ricevuto esito positivo dal Giudice delegato.

La ratio che ha spinto il legislatore a esprimersi nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento, è quella di regolarizzare il replicarsi di prassi abusive della norma da parte di debitori avvezzi nel ripetere tali situazioni di insolvenza; e non quella di escludere la possibilità di usufruire di tale meccanismo a soggetti ai quali era stato negato in precedenza.

Dott.ssa Sarah Longo

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