LEGGE 3/12: L’ESECUZIONE DEL PIANO PUO’ ESSERE SOSPESA PER CAUSA COVID-19


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Il Tribunale di Napoli in data 16 aprile 2020 ha disposto la sospensione dell’esecuzione del piano del consumatore in quanto il debitore a causa della crisi economica susseguita all’emergenza sanitaria da Covid- 19 non era in grado di adempiere regolarmente ai pagamenti convenuti

Prima di esaminare l’interessante pronuncia in questione facciamo un breve cenno alla disciplina che regola il piano del consumatore.

La L. n. 3/2012, conosciuta anche come la “legge salva suicidi” prevede la possibilità per i consumatori che versano in una situazione di difficoltà economica di aderire ad un piano di ristrutturazione al fine di rinegoziare i propri debiti.

Tale piano è rivolto esclusivamente ai consumatori, ossia a quei soggetti che abbiano contratto dei debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale.

Tuttavia, tale qualifica non è da sola sufficiente per accedere alla procedura, in quanto il consumatore deve prima di tutto essere meritevole, trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, non essere soggetto a procedure concorsuali e non aver già richiesto il piano nei cinque anni precedenti.

La proposta di accordo può essere rivolta dal consumatore sia a professionisti abilitati sia agli Organismi di Composizione della Crisi e la relativa proposta di piano deve essere depositata presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore e al massimo tre giorni dopo deve essere presentata anche all’agente di riscossione.

La proposta di piano deve essere correlata da una relazione predisposta dall’Organismo di Composizione della Crisi.

Il giudice ha il compito di verificare l’idoneità e la fattibilità del piano, al fine di assicurare il pagamento dei crediti, e deve infine valutare la meritevolezza del consumatore, escludendo che questi abbia assunto le obbligazioni sapendo di non potervi adempiere o abbia cagionato colposamente il sovraindebitamento.

Al termine il Giudice emette il decreto a cui poi segue l’esecuzione del piano.

Il Tribunale di Napoli, per l’appunto, con tale pronuncia ha disposto la sospensione dell’esecuzione del piano in quanto il debitore non riusciva adempiere puntualmente ai pagamenti convenuti.

La legge 3/12 all’art 13 co 4-ter dispone testualmente

Quando l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest’ultimo, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, puo’ modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione

Il Giudice quindi ha ritenuto che la crisi economica derivata dall’emergenza sanitaria da Covid-19 integri una causa di inadempimento non imputabile al debitore/consumatore.

Egli anche ricorda che

“Come è noto, nel nostro ordinamento, l’inadempimento contrattuale e la responsabilità del debitore vanno valutati alla luce dell’art. 1218 .c., secondo il quale il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile”

Nellla fattispecie in esame, aggiunge il Giudice, ogni dubbio sulla applicabilità dei principi generali sulla responsabilità del debitore per l’inadempimento o ritardo sembrerebbe risolto dall’art. 91 d.l. 17 marzo 2020 nr 18 che introduce all’art. 3 del D.L. n. 6/2020 il comma 6-bis, così disponendo

“Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è semprre valutata ai fini della escusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 c.c. e 1223 c.c. della responsabilità del debitore, anche relativamente alla applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati od omessi adempimenti”

Avv. Tania Busetto

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