LE NOTIFICHE ALL’AVVOCATO EXTRA DISTRICTUM CHE NON ABBIA ELETTO IL DOMICILIO IN CANCELLERIA

Notifiche via PEC all’avvocato extra districtum

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 32601 del 2018

Il giudice di secondo grado, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto da un lavoratore per il riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all’amianto, essendo maturata la decadenza di cui al d.p.r. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 comma 1, convertito nella L. n. 438 del 1992, per il decorso del termine triennale per la proposizione dell’azione giudiziaria.

Il ricorrente, nell’adire la Corte di Cassazione aveva eccepito l’inidoneità della notifica della sentenza impugnata, effettuata in cancelleria, in quanto entrambi i legati avevano indicato nella memoria di costituzione in appello, l’indirizzo PEC.

L’INPS aveva invece sostenuto la legittimità della notificazione della sentenza della Corte territoriale mediante deposito eseguito nella Cancelleria della Corte medesima, ex art. 82 del R.d. n. 34 del 1937, sul presupposto della domiciliazione del difensore della controparte, per il gravame, presso lo studio dei altro avvocato, circoscrizione di altro Tribunale, nel cui ambito territoriale non ricade la sede della Corte territoriale da ciò traendo la convinzione, che l’appellato dovesse considerarsi domiciliato, ex lege, nella cancelleria della Corte.

L’articolo 82 del R.D. n. 34 del 1937 dispone che:

“I procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.

In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria”.

In ogni caso, a partire dall’entrata in vigore della novella agli articoli 125 e 366 del codice di procedura civile, introdotta dall’articolo 25 dalla Legge n. 183 del 2011, esigenze di coerenza sistemica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ex art. 82 del r.d. n. 34 del 1937 consegue solamente nel caso in cui il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c. e dall’art. 366 c.p.c. non abbia indicato l’indirizzo PEC comunicato al proprio ordine.

In base all’articolo 125 c.p.c.:

“Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare il proprio numero di fax.

La procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale”.

Quindi, secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“Se l’avvocato extra districtum ha indicato la PEC, allora tutte le comunicazioni e notificazioni di causa devono essergli fatte a quell’indirizzo e non in Cancelleria”.

Nel caso di specie, pertanto la notifica della sentenza, agli effetti del decorso del termine breve d’impugnazione, avrebbe dovuto essere effettuata mediante la PEC indicata dal difensore e non, invece, presso la cancelleria del giudice adito con la conseguenza che, per l’inidoneità della notificazione della sentenza gravata, non risulta decorso il termine d’impugnazione.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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