SULLA NOTIFICA EX ART 140 CPC

Se la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall’art. 140 c.p.c., ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario abbia dato notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui al suddetto articolo

Corte di Cassazione, quinta sezione civile, sentenza n. 32441 del 2018

Nel caso in questione la titolare di una farmacia aveva proposto ricorso in Commissione Tributaria Provinciale contro una cartella esattoriale notificatale ai fini IRPEF, sostenendo di non aver mai ricevuto il precedente avviso di accertamento.

La CTR, in riforma della sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso, aveva evidenziato come agli atti risultava allegato l’avviso di ricevimento con l’indicazione del mancato rinvenimento del destinatario ex art. 140 c.p.c., ma non vi era alcuna prova sull’effettuazione della successiva comunicazione, con cui si dava notizia dell’avvenuto tentativo di notifica e della consegna del plico all’ufficio postale.

L’articolo 140 c.p.c. dispone quanto segue:

“Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.

La Corte di Cassazione, intervenuta sul punto ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’Ente di riscossione, in quanto il D.Lgs. n. 546 del 1992 all’art. 39 prevede che:

“1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

1-bis. La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

1-ter. Il processo tributario è altresì sospeso, su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni stipulate dall’Italia ovvero nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990”.

Si deve precisare sul punto che il giudice tributario è tenuto ex art. 39 del D.Lgs. n. 546 del 1992 a sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela stessa, essendo un accertamento pregiudiziale. Tuttavia, in caso di presentazione di tale querela anche nel processo tributario, il giudice non deve semplicemente prendere atto e sospendere il giudizio ma deve verificare la pertinenza di tale iniziativa.

Gli Ermellini, con la sentenza in commento intendono aderire all’oramai consolidato orientamento giurisprudenziale per cui:

“l’esame degli atti del giudizio di merito da parte del giudice di legittimità, ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, sicchè, laddove sia denunciata la violazione dell’obbligo di sospendere il processo tributario, a seguito della proposizione di querela di falso contro le relazioni di notificazione degli atti impositivi impugnati, è necessario che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini, il testo della querela di falso ed il verbale di udienza relativo al suo deposito davanti al giudice che non ha disposto la sospensione del processo”.

Contrariamente, l’Ente di riscossione nell’adire la Corte di Cassazione si era solamente limitata a riportare il contenuto dell’atto di gravame del contribuente.

Anche il motivo di ricorso inerente alla corretta notificazione dell’atto non deve essere accolto, in quanto, l’Ente aveva solamente dedotto che la notificazione era stata effettuata ex art. 140 c.p.c., per assenza temporanea del destinatario, che il plico in busta chiusa era rimasto in giacenza presso l’ufficio postale e che era stata inviata una raccomandata “informativa” con cui si dà notizia al destinatario, temporaneamente assente, dell’avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale.

Tuttavia, la suddetta raccomandata “informativa” non era stata prodotta né nel giudizio di merito né nel giudizio di legittimità, non riportando nemmeno il contenuto della stessa.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall’art. 140 c.p.c., ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario abbia dato notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui al suddetto articolo”.

Inoltre si deve precisare che la raccomandata informativa non tenendo luogo dell’atto da notificare, contiene solamente la notizia del deposito dell’atto nella casa comunale, e per tale motivo non è soggetta alle disposizioni della L. n. 890 del 1982, quindi si deve osservare quanto prescritto per la raccomandata ordinaria.

Nel caso in cui la notificazione sia stata effettuata ex art. 140 c.p.c., ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario produrre in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 c.p.c., può dare atto di aver consegnato all’ufficio postale l’avviso informativo ma non attestare anche l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’Ufficio postale.

Gli Ermellini ricordano che

“comunque, la raccomandata informativa deve soltanto essere spedita con ricevuta di ritorno, ma il perfezionamento della notifica non implica la necessaria consegna del plico al destinatario, che potrebbe renderla impossibile per propria iniziativa”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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