LA MULTA È VALIDA ANCHE SE IL SEMAFORO È APPENA DIVENTATO ROSSO

Multe valide se si passa mentre scatta il rosso

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 567 del 2019

Nel caso di specie la Polizia Municipale aveva elevato nei confronti del ricorrente un verbale in cui si accertava la violazione dell’articolo 146, terzo comma c.d.s.

L’art. 146 c.d.s prevede che:

“1. L’utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.

2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonché dall’articolo 191, comma 4.

3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 a euro 652.

3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI”.

Il ricorrente, innanzi al Giudice di Pace aveva sostenuto che la durata di proiezione della luce semaforica gialla era stata troppo breve da non consentire l’arresto in sicurezza del veicoloall’apparire della luce rossa; tuttavia questo aveva rigettato il ricorso.

Il Tribunale, intervenuto quale giudice di secondo grado aveva anche egli respinto il ricorso ritenendo che nel codice della strada non è prevista alcuna durata minima delle proiezioni semaforiche luminose; pertanto il fatto che la luce gialla fosse durata troppo poco non aveva alcuna rilevanza ai fini dell’art. 146, terzo comma c.d.s.

Anche in Cassazione il ricorrente trova esito negativo per le proprie doglianze in quanto:

“Come emerge con chiarezza dalla sentenza impugnata il Tribunale ha escluso l’asserita insufficiente durata della luce semaforica gialla sia perché al cronometraggio effettuato dagli organi della Pulizia Municipale la durata della luce gialla sarebbe risultata adeguata ai sensi della Risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 del 2007, sia perché il Commissario attestava il regolare funzionamento del semaforo e del sistema di segnalazione luminosa depositando in primo grado il certificato di omologazione ed il verbale di collaudo e di verifica annuale”.

Inoltre il Tribunale aveva verificato che dal primo dei tre fotogrammi acquisiti era emerso come la luce rossa della segnalazione semaforica era già scattata ancora prima che il mezzo attraversasse la linea semaforica. Considerato che la luce gialla era già scattata e che il conducente avrebbe dovuto rallentare e fermarsi in tutta sicurezza.

Quindi, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con la sentenza in commento ha chiarito che essendo la luce rossa preceduta da quella gialla, in corrispondenza della quale il conducente del mezzo è tenuto a rallentare e a fermare il veicolo, deve ritenersi legittima la contestazione della violazione del Codice della Strada, giacché il conducente ha avuto il tempo necessario per effettuare l’arresto del veicolo in sicurezza.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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