DIFFAMAZIONE ONLINE

DIFFAMAZIONE ONLINE

Oggi parleremo della diffamazione online.
Nel modo del web esistono due tipologie di norme da seguire: norme generali e norme specifiche.
Quelle generali sono regole valide nel mondo web a 360° quindi siti web, social network, e-mail, blog ecc ecc; quelle specifiche, sono regole che riguardano settori precisi e ben definiti in cui stiamo navigando.
Le regole generali da tenere nel comportamento online rispondono tra l’altro a tre principi:
– Coerenza
– Consapevolezza
– Correttezza
Sul Principio della Coerenza
Internet ha regole precise alle quali dobbiamo sottostare e l’approccio che dobbiamo avere da una situazione off-line ad una on-line è esattamente la stessa in quanto siamo la stessa persona anche se abbiamo le due identità: quella reale, che corrisponde a quella del mondo fisico (chi siamo, cosa facciamo realmente) chiamata identità off line e quella digitale che è quella che costruiamo in rete e che decidiamo di condividere con altri sul web chiamata identità on line.
Tra le due identità non ci deve essere distinzione, l’identità reale deve essere uguale all’identità digitale. Sul Principio della Coerenza dal punto di vista pratico, per avere sintonia tra l’identità digitale e quella reale è indispensabile essere coerenti e tenere lo stesso comportamento che terremo nel mondo off-line: capita spesso che nascondendosi dietro a un computer, smartphone o tablet si abbia l’illusione di indossare una maschera quindi una sorta di protezione, di duplice identità, mentre dobbiamo capire che quello che siamo nella vita reale lo siamo anche dietro ad uno schermo, oltre al fatto che siamo sempre rintracciabili attraverso l’indirizzo IP.
Sul Principio della Correttezza
In merito alle regole generali un comportamento principe è non offendere la reputazione altrui.
Dobbiamo fare molta attenzione anche alle parole che utilizziamo in rete in quanto la velocità di divulgazione è impressionante e il fraintendimento è frequente. Ciò potrebbe farci agire in maniera poco consona facendoci così violare le regole principali.
Se da una parte esiste il diritto alla libertà di espressione del pensiero che è costituzionalmente tutelata dall’art. 21 della Costituzione, dall’ altra dobbiamo rammentare che tale libertà ha, tuttavia, dei limiti.
La libertà di manifestare il proprio pensiero non deve mai travalicare nell’offesa: infatti, un conto è criticare, altro è offendere.
Possiamo esprimere il nostro pensiero stando attenti a non danneggiare il diritto altrui sia quando partecipiamo ad una discussione on line o quando commentiamo foto e video. La questione non è quello che diciamo ma le parole che utilizziamo prestando attenzione a non offendere, diffamare o denigrare eliminando perciò le espressioni offensive che potrebbero esporci a conseguenze giuridiche.
Vediamo di entrare di più nel cuore della materia

all’art. 595 del codice penale: “chiunque […] comunicando con più personeoffende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 Euro”. Ai commi 2 e 3 del medesimo articolo si sottolinea che se l’offesa consiste nell’attribuzione di un determinato fatto, la pena aumenta, e se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (diffamazione aggravata).

Una volta individuata la condotta delittuosa, che consiste nella comunicazione con più persone, e nell’offesa, l’articolo fa cenno a elementi aggravanti e in particolar modo richiama il mezzo con cui l’offesa della reputazione altrui può essere commessa, il mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità.

La giurisprudenza, almeno inizialmente, non aveva ravvisato la commissione del reato di diffamazione nell’ambito dei social network per la mancata individuazione degli elementi sopra richiamati, come ad esempio l’elemento della “comunicazione con più persone”, escludendo la diffamazione in quanto il profilo privato di chi diffondeva il messaggio veniva identificato come ambiente virtuale “chiuso” e quindi privo degli elementi della “diffusività” e della “pubblicità”.

Invece la Cassazione con sentenza n. 16712/14 ha ricondotto la fattispecie della diffamazione aggravata attraverso l’utilizzo del mezzo di pubblicità all’ipotesi di diffamazione attraverso il social network. Ha ribadito infatti la Corte di Cassazione che la pubblicazione di una frase offensiva su un social network rende la stessa accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione al social network e pertanto è indubbio che uno degli elementi essenziali della diffamazione venga riscontrato.

Questo principio è ormai pacifico e consolidato.

Non solo ma sempre la Cassazione con la sentenza n. 50/2017, si è spinta oltre, individuando anche la fattispecie della diffamazione aggravata, ed ha affermato che

la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “Facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 terzo comma del codice penale, poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l’aggravante dell’uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell’idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggettiampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche del social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica”.

Al di là della pena, poi, non bisogna dimenticare il diritto al risarcimento del danno, quanto meno morale, che la persona vittima di diffamazione può chiedere al giudice, in modo da ottenere il giusto ristoro di una lesione gravissima subita al proprio onore, alla propria immagine e alla propria reputazione.

Se poi l’offesa è fatta con condotte ricorrenti e vessatorie, tale ipotesi può integrare anche il più grave reato di stalking di cui all’art. 612-bis c.p.

Purtroppo c’è da dire che anche a chi si definisce “social” sia poco chiaro quali siano le conseguenze di determinati comportamenti, che potrebbero portare anche alla commissione di illeciti penali.

Avv. Tania Busetto


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