L’ABBANDONO SCOLASTICO

Quando si configura l’abbandono scolastico?

La Corte di Cassazione penale, sez. III, con la sentenza n. 4520 del 31 gennaio 2017 ha delineato l’ambito del reato di abbandono scolastico

L’articolo 731 del codice penale dispone che:

“Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione è punito con l’ammenda fino a trenta euro”.

Ad oggi l’obbligo scolastico è esteso fino al conseguimento del diploma di licenza di scuola media o al compimento del quindicesimo anno di età, nel caso in cui il minore dimostri che per almeno otto anni abbia osservato le norme sull’obbligo scolastico, ex art. 8 della legge 31/12/1962, n. 1859.

La sanzione prevista dall’articolo 731 del codice penale si applica anche ai genitori che non mandano alla scuola media i figli?

A tale domanda risponde la Corte di Cassazione penale, sez. III, con la sentenza n. 4520 del 31/01/2017.

La decisione della Corte annulla una pronuncia emessa dal Giudice di Pace di Rimini, il quale aveva condannato due genitori al pagamento di un’ammenda pari a 30 euro, per aver commesso il reato ex art. 731 c.p.

Attraverso il primo motivo di ricorso si ricorsa l’avvenuta abrogazione dell’articolo 8 della l. n. 1859 del 31/12/1962, successivamente all’emanazione del D.lgs. n. 212 del 13/12/2010.

La Legge delega 28/03/2003, n. 53 e il D.Lgs. n. 76 del 15/04/2005 hanno allungato il periodo di formazione obbligatoria fino a dodici anni ad iniziare dalla prima classe della scuola elementare o in ogni caso fino al conseguimento della qualifica professionale triennale entro il compimento della maggiore età.

Gli interventi successivi, effettuati con la l. n. 296 del 27/12/2006 hanno comportato che l’obbligo di istruzione fosse rispettato per almeno 10 anni, con la finalità di ottenere un titolo di studio di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale triennale.

Considerato quanto appena esposto, la Corte di Cassazione ha ricordato come in passato la giurisprudenza si fosse espressa nel senso di ritenere penalmente rilevante l’inadempienza all’obbligo scolastico in riferimento alla scuola media inferiore, e l’ipotesi dell’inosservanza di tale obbligo riguardo all’istruzione superiore fosse esclusa dall’area dell’illecito, non essendoci una norma che espressamente sanzionasse tale ipotesi.

Successivamente all’emanazione del D.Lgs. 212/2010, l’articolo 8 della l. 1859/1962 è stato abrogato una volta per tutte, rendendo priva di un riferimento normativo anche la violazione dell’obbligo scolastico della scuola secondaria di primo grado. Pertanto, applicare in maniera analogica l’articolo 731 c.p. violerebbe sia il principio di tassatività sia il divieto di analogia, desumibili dall’articolo 25 della Costituzione e dal primo articolo del codice penale.

Detto ciò, deve ritenersi che la contravvenzione sancita dall’articolo 731 del codice penale non sia applicabile all’ipotesi in cui i genitori non abbiano impartito ai figli minori un’istruzione secondaria di primo grado, ma solamente nel caso in cui non sia adempiuto l’obbligo di istruzione elementare.

Dott.ssa Benedetta Cacace