LA SOCIETA’ E LE CAUSE DI INVALIDITA’

Invalidità della società (Artt. 1418 e 1425 e ss. codice civile)

Quali sono le cause di invalidità della società?

Il nostro codice civile non detta una disciplina specifica per quanto concerne l’invalidità del contratto costitutivo delle società di persone, per tale motivo valgono le regole dettate in materia di cause di nullità e di annullabilità previste dalla disciplina generale dei contratti.

Di conseguenza, si avrà nullità nel caso in cui il contratto sia contrario a norme imperative, quando l’oggetto è illecito o impossibile, o quando il motivo comune determinante è illecito. Mentre si avrà annullabilità quando le parti sono incapaci o il consenso è viziato da errore, violenza o dolo. Bisogna distinguere tra le cause di invalidità che colpiscono originariamente l’intero contratto di società e quelle che colpiscono solo la singola partecipazione.

V. anche

L’invalidità della singola partecipazione determinerà l’invalidità dell’intero contratto solamente quando la partecipazione viziata è essenziale per il conseguimento dell’oggetto sociale, come previsto dagli articolo 1420 e 1446 del codice civile.

L’articolo 1420 c.c. dispone che:

“Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale”.

Invece, l’articolo 1446 c.c. dispone che:

“Nei contratti indicati dall’articolo 1420 l’annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale”

Se l’attività della società non è ancora iniziata, la dichiarazione di nullità o di annullabilità del contratto sociale non solleva problemi, ma se l’attività è iniziata, la situazione è più complessa. La dichiarazione di nullità di una società per azioni, non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della stessa, dopo l’iscrizione nel registro delle imprese, e non libera nemmeno i soci dall’obbligo di eseguire i conferimenti ancora dovuti.

Le cause di invalidità di una società che ha già iniziato la propria attività, legittimano la sua eliminazione, ma solamente per il futuro, quindi non rendendo improduttiva l’attività da essa compiuta prima dell’accertamento giudiziale dell’invalidità.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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