LA RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE DI UNA SOCIETA’ DI CAPITALI E LA SUA INOPERATIVITA’

“[…] gli amministratori rispondono dell’operato della condotta altrui in due specifici casi […]”

Il ruolo ricoperto da un amministratore di una società di capitali deve essere svolto con serietà e diligenza, soprattutto in ordine ai doveri connessi alla carica sociale ricoperta.

Nel 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 17441, emessa dalla Prima Sezione il 31 agosto, fissando un importante principio in tema di concorso tra amministratori.

Nel caso di specie, due amministratori di una società di capitali erano stati giudicati responsabili in solido di danni arrecati al patrimonio sociale. Il primo aveva materialmente compiuto tali atti mentre, il secondo, aveva omesso di attivarsi a tutela della società.

Il Collegio ha confermato la decisione della Corte territoriale sul punto ritenendo, infatti, che gli amministratori rispondono dell’operato della condotta altrui in due specifici casi:

> quando sono a conoscenza di necessari dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento;

> quando hanno omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari per agire informati.

Secondo gli Ermellini, l’obbligo di cui al punto 2 trova un ancoraggio normativo nel penultimo comma dell’art. 2381 c.c.: “[…] gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate […]”.