LA PROVA NELLA CONTESTAZIONE DI ECCESSIVI CONSUMI DA PARTE DELL’UTENTE

Eccessivi consumi

Ripartizione dell’onere della prova tra consumatore e fornitore

Gli Ermellini, con l’ordinanza n. 7045/2018, pubblicata alcuni giorni fa si occupano della ripartizione dell’onere della prova tra utente/consumatore e azienda fornitrice di energia elettrica, nel caso in cui il primo contesti un’eccessività dei consumi rilevati dal contatore collocato nella sua abitazione.

L’articolo 1559 c.c. dispone che:

“La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”.

Detto ciò, i Giudici di legittimità ritengono che nei contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi attraverso un contatore sia assistita da una semplice presunzione di veridicità e quindi, se vi è contestazione, l’utente ha l’onere di fornire la prova che l’eccessività dei consumi è da imputare a fattori esterni al suo controllo.

Il caso origina dalla condanna di un utente al pagamento in favore dell’azienda fornitrice di energia elettrica dell’importo di mille euro, come corrispettivo equitativamente determinato per il consumo riguardante un periodo di circa due anni e mezzo.

In appello, i giudici avevano riformato parzialmente la decisione di primo grado, condannando il consumatore alla somma di 748,26 euro con compensazione delle spese dei due giudizi.

L’utente non ci sta e propone ricorso in Cassazione, sostenendo la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 2697 c.c., per aver il Tribunale violato le regole di riparto dell’onere della prova.

L’articolo 2697 c.c. dispone che:

“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto devo provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che il motivo di ricorso fosse inammissibile dato che la sentenza impugnata ha considerato provati gli effettivi consumi di energia elettrica prodotta dal consumatore in mancanza di una specifica contestazione da parte di questo, sia dei dati inerenti ai consumi, sia del funzionamento della relativa rilevazione da parte del contatore funzionante, essendo guasto solamente il display atto a permettere l’immediata lettura dei consumi.

Gli Ermellini hanno espresso il seguente principio di diritto:

“in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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