LA PRESCRIZIONE DEL CREDITO NEL CONTRATTO DI MUTUO
IL FRAZIONAMENTO DEL DEBITO NON MUTA LA NATURA UNITARIA DEL CONTRATTO DI MUTUO, COSICCHÉ NON SONO INDIVIDUABILI TANTE PRESCRIZIONI PER QUANTE SONO LE RATE DEL MUTUO, MA UN UNICO TERMINE DI PRESCRIZIONE DECENNALE, CHE NON DECORRE DALLA SCADENZA DELLE SINGOLE RATE, MA PIUTTOSTO DALLA SCADENZA DELL’ULTIMA RATA
La Corte di Cassazione è stata recentemente investita della questione attinente la prescrizione nel contratto di mutuo.
Con la pronuncia n.4232 del 10/02/2023, la III sezione della Cassazione civile ha stabilito che:
“Il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell’ultima rata”.
In particolare, nella vicenda sottesa alla pronuncia in esame l’INPS aveva proposto appello avverso una sentenza con cui il Tribunale aveva accolto la domanda subordinata avanzata dal Comune e quindi in cui era stato dichiarato estinto per prescrizione un credito derivante da contratto di mutuo originariamente acceso con l’Inpdap.
In II grado la Corte d’Appello respingeva la domanda del Comune, accogliendo invece la domanda riconvenzionale avanzata dall’Inpdap e condannava l’Ente locale al pagamento di una somma, osservando che nel contratto di mutuo la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma mutuata iniziava a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata e che l’Inpdap aveva interrotto la prescrizione con alcune note.
Dunque per la corte territoriale il credito non poteva ritenersi prescritto.
Il Comune quindi proponeva ricorso in Cassazione, che però veniva rigettato.
Invero la Suprema Corte, nella decisione in esame, aveva ricordato che per consolidato orientamento, nel contratto di mutuo, il pagamento delle rate costituisce un’obbligazione unica e dunque il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata.
Di conseguenza, il momento da cui decorre la prescrizione, si individua nella data di scadenza dell’ultima rata. (cfr. conf. Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798).
Sollecitando il pagamento delle rate scadute e degli interessi dovuti, anche secondo gli ermellini, l’INPDAP aveva interrotto il termine di prescrizione.
In conclusione pertanto il ricorso veniva rigettato.
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Cassazione civile sez. III – 10.02.2023, n. 4232