OBBLIGO DI RESTITUIRE UN PRESTITO E RIDUZIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE

AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO, NON RILEVA OGNI TRATTENUTA CHE VENGA OPERATA IN BUSTA PAGA, MA TUTTO CIÒ CHE DIA LUOGO ALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DISPONIBILE, SECONDO IL GRADO DI NECESSITÀ DELLA SPESA SOSTENUTA E RESTANDO ESCLUSE QUELLE DIPENDENTI DALLA VOLONTÀ DELL’OBBLIGATO QUALI LIBERI ATTI DI DISPOSIZIONE

Per la recente pronuncia della Corte di Cassazione civile, sez. I, del 03/03/2023, n.6515

Ai fini della quantificazione dell’assegno di divorzio, non rileva ogni trattenuta che venga operata in busta paga, ma tutto ciò che dia luogo alla determinazione del reddito disponibile, secondo il grado di necessità della spesa sostenuta e restando escluse quelle dipendenti dalla volontà dell’obbligato quali liberi atti di disposizione”.

Occorre quindi valutare l’entità e la natura del debito gravante sullo stipendio dell’onerato, perché se la spesa è ritenuta volontaria e non necessaria, non può darsi luogo ad una riduzione degli obblighi economici.

Nella vicenda sottesa alla pronuncia in esame, un uomo era obbligato al versamento di un importo mensile a favore della ex moglie ed in favore dei figli e ne chiedeva una riduzione in ragione della diminuzione del suo reddito mensile, conseguente ad un debito gravante sul suo stipendio.

La Corte d’Appello accoglieva le doglianze dell’uomo ed abbassava l’ammontare della somma mensile dovuta alla ex moglie, ma quest’ultima ricorreva in Cassazione per difendere le sue ragioni.

In particolare la donna, tra i diversi motivi spiegati a sua difesa, lamentava la violazione e falsa applicazione, da parte della Corte d’Appello, della L. n. 898-70, art. 5, comma 6, dell’art. 316-bis c.c. e della Costituzione, artt. 2 e 29 giacché non ogni trattenuta in busta paga va presa in considerazione ai fini della determinazione del suo reddito.

Le difese della donna venivano ritenute valide e dunque accolte dalla suprema Corte.

Per i Giudici di Piazza Cavour, solo le ritenute fiscali e contributive devono essere valutate per determinare il reddito di un soggetto, perché incidono sul reddito disponibile di costui. Le altre trattenute invece, quasi sempre dipendono dall’obbligato e quindi non concorrono all’ “incolpevole” diminuzione del suo reddito.

Dunque occorre stimare laddove vi siano ritenute diverse da quelle fiscali e contributive, quanto l’esborso da cui è derivato il depauperamento, fosse necessario.

Nel caso di specie, risultava che l’uomo, nel tempo, avesse  fatto un continuo ricorso a finanziamenti e similari giustificando con ciò insolvenze rispetto ai bisogni dei figli.

La Cassazione quindi specificava che il Giudice, nel valutare una richiesta di diminuzione delle debenze mensili da parte del coniuge o genitore onerato, deve vagliare da cosa scaturiscano le trattenute diverse da quelle che in re ipsa incidono sul reddito, indipendentemente dalla volontà del soggetto, prima di accogliere un’eventuale riduzione.

In accoglimento del ricorso della donna quindi, la pronuncia impugnata veniva cassata con rinvio della causa alla Corte di appello competente, in diversa composizione, per il relativo nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

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Cassazione civile sez. I, 03.03.2023, (ud. 24.02.2023, dep. 03.03.2023), n.6515