LA CUSTODIA DI ANIMALI

La Corte di Cassazione, sez. IV penale, con la sentenza n. 36461 del 1/09/2014 ha disposto che rimane responsabilità dei proprietari di una cane la sua corretta custodia

Il Tribunale di Arezzo, con sentenza del 8 febbraio 2012, aveva confermato la sentenza emessa dal Giudice di pace di Arezzo del 8 luglio 2009, con la quale due soggetti erano stati giudicati colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 e 590 c.p., per non aver impedito al loro cane, non custodito in maniera idonea, in violazione dell’articolo 672 c.p., di azzannare una donna, procurandole lesioni.

Entrambi i soggetti imputati proposero ricorso in cassazione, contro la decisione del giudice d’Appello, proponendo una duplice censura.

Con il primo motivo i ricorrenti sostennero fosse stata violata la legge in ordine alla valutazione probatoria, non essendosi raggiunta la prova della pericolosità dell’animale, sussistendo anzi, in atti la prova contraria, dato che il cane, in occasione di sopralluoghi effettuati dalla polizia municipale, si era mostrato docile e mansueto.

Con il secondo motivo, venne denunciato un vizio di motivazione: il giudice d’appello aveva affermato la corresponsabilità di entrambi gli imputati, senza rendersi conto che uno dei due, per ragioni fisiche non era in grado di custodire in maniera adeguata l’animale, e quindi non avrebbe potuto impedire l’evento.

La decisione della Corte:

In base alle incontroverse acquisizioni processuali non è dubbio che il cane, peraltro di grossa taglia e idoneo all’offesa, non solo, camminando libero, più volte aveva allarmato il vicinato, ma quel che risulta decisivo, azzannò in un’occasione una donna, procurandole multiple ferite alla mano destra.

La circostanza che l’animale in alcune visite effettuate dalla polizia locale, si fosse mostrato non aggressivo, non assume alcun significato dirimente.

Corrisponde a norma cautelare ovvia, che un animale di tal fatta, il quale, per qualsiasi ragione, può causare pericolose aggressioni, venga custodito in maniera adeguata o reso inoffensivo mediante museruola.

Non rileva nemmeno che uno dei due non fosse in grado, per ragioni di salute, di prendersi cura dell’animale, in quanto proprio a conoscenza delle sue limitazioni fisiche avrebbe dovuto scegliere accuratamente a chi affidare le cure dell’animale, per tutelare l’integrità fisica di terzi.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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