ISTANZA DI RIMESSIONE IN TERMINI

La Corte di Cassazione penale, SS.UU., con la sentenza n. 42043 del 15 settembre 2017 ha stabilito che nell’istanza di rimessione in termini a mezzo posta, rileva la data di spedizione

All’istanza di rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. si applica la disciplina dell’art. 583 c.p.p., in base al quale l’impugnazione può essere trasmessa a mezzo di raccomandata alla cancelleria del giudice competente ex art. 582 c.p.p. ed in tal caso di considera proposta nella data di spedizione della stessa raccomandata.

Ciò è quanto stabilito dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione, con sentenza n. 42043 del 15/09/2017.

Sia il Tribunale di Monza che la Corte d’Appello di Milano avevano aderito all’orientamento negativo: pur essendo possibile la presentazione con la trasmissione a mezzo di posta, l’istanza di rimessione sarebbe dovuta pervenire in ogni caso, nella cancelleria del giudice entro e non oltre il termine stabilito dall’art 175 c.p.p., ossia 30 giorni.

La testi maggioritaria è quella che ritiene l’inapplicabilità dell’art. 583 c.p.p. all’ipotesi di rimessione in termini. L’ostilità troverebbe giustificazione in primo luogo nell’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 175 c.p.p., ove il termine presentazione sarebbe adoperato quando sia richiesta la compresenza fisica del soggetto che presenta e di colui che riceve un dato atto.

Essendo tuttavia tassative le ipotesi di inammissibilità degli atti per violazione delle forme, nel caso in cui l’istanza di rimessione in termini fosse in ogni caso depositata utilizzando il sistema postale, la medesima non potrebbe essere dichiarata inammissibile ex se, in mancanza di una sanzione espressa dal legislatore.

Questa, però, dovrebbe pervenire alla cancelleria del giudice ex art. 582 c.p.p., entro il termine disposto dall’art. 175 c.p.p.

Secondo l’opposta posizione minoritaria, invece, l’estensione della previsione di cui all’art. 583, terzo comma, c.p.p., consegue dal rapporto di strumentalità tra la rimessione in termini e la proposizione delle impugnazioni.

Secondo i giudici di Cassazione, la soluzione al contrasto deve essere pervenuta nella ratio sottesa alle modifiche apportate all’articolo 175 c.p.p. a seguito della riforma del 2005, che ha introdotto il terzo comma.

Pertanto, le Sezioni Unite hanno dovuto condividere la rappresentazione minoritaria:

“L’invio a mezzo di posta dell’istanza di rimessione nel termine per impugnare non è imposto dalla legge”, dato che l’art. 175 c.p.p. parla solamente di presentazione “ma è consentito e, quindi, è frutto di una scelta discrezionale della parte né il mancato rinvio espresso alla disciplina delle impugnazioni può essere interpretato come volontà del legislatore di non applicarla”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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