IPOTECA

Articolo 2808 c.c.: l’ipoteca

L’articolo 2808 c.c. dispone che:

“L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.

L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registi immobiliari.

L’ipoteca è legale, giudiziale o volontaria”.

L’ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari, mentre il bene resta ad altri soggetti, diversi rispetto al creditore.

In base all’articolo 2810 del codice civile, sono oggetto di ipoteca:

  • I beni immobili;
  • L’usufrutto;
  • Il diritto di superfice;
  • Il diritto del concedente e quello dell’enfiteuta.

Ex art. 2825 c.c., l’ipoteca può essere costituita anche su una quota di beni indivisi.

La garanzia è data per un credito liquido, espresso in somma di denaro, e nel caso in cui l’ammontare non risulti dal titolo in base al quale si domanda l’iscrizione, la somma deve essere determinata dal creditore nella nota che presenta al conservatore dei registri immobiliari.

Il vincolo rimane integrale anche quando una parte del debito viene soddisfatta.

Si ha ipoteca legale quando il titolo per l’accensione del diritto è offerto al creditore direttamente dalla legge, senza il concorso della volontà del debitore.

Anche l’ipoteca giudiziale trova il titolo nella legge, ex art. 2818 c.c.

“Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.

Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto”.

L’ipoteca volontaria è di regola concessa per contratto, ma la legge ne ammette anche la concessione per atto unilaterale. Non è ammessa però la costituzione in forza di testamento.

L’iscrizione è mezzo di pubblicità, ed ha notevoli analogie con la trascrizione. È analogo in quanto si attua nello stesso ufficio, richiede le stesse forme ed ha lo stesso carattere personale.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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