INTERRUZIONE ILLEGITTIMA DELLA FORNITURA DI GAS: RISARCIMENTO DEL DANNO

È risarcibile il danno non patrimoniale in caso di interruzione illegittima della fornitura di gas?

La sospensione della fornitura di gas è legittima solamente nel caso in cui permanga l’inadempimento dell’utente

L’ordinanza del Tribunale di Padova, emessa il 25 gennaio 2018, è molto interessante, soprattutto per i consumatori inadempienti che rischiano di veder sospesa la fornitura di gas.

La pronuncia in commento aderisce ai recenti orientamenti della Suprema Corte riguardo l’illegittimità della sospensione della fornitura dell’utenza domestica se attuata nel caso in cui l’utente abbia saldato il proprio debito comunicando gli estremi di pagamento del gestore.

In merito si sottolinea come la sospensione della fornitura rappresenta inadempimento contrattuale del fornitore, obbligandolo al risarcimento del danno ex art. 1176 e 1218 c.c.

Con ricorso in base all’art. 700 c.p.c., l’utente domandava la riattivazione del servizio in seguito alla sospensione che riteneva arbitraria ed illegittima, dato che non soltanto sarebbe intervenuta senza alcun preavviso ma gli addebiti di morosità per i quali la società erogante aveva emesso i solleciti di pagamento non riguardavano il contratto di fornitura dell’abitazione, ma le pendenze della società di cui il consumatore era il legale rappresentante, per i conguagli relativi al lasso di tempo in cui, ceduto il capannone di detta società, era in esso subentrata altra società e per i periodo precedente alle concordate volture delle utenze.

Nel caso di specie, il fornitore di gas aveva illegittimamente sospeso la fornitura con riguardo all’utenza domestica dell’uomo per un preteso credito vantato nei confronti della sola persona giuridica.

La società erogante si era costituita, resistendo alla domanda cautelare, fondava la propria difesa sull’inadempimento contrattuale del cliente in merito ad alcune fatture emesse da questa, che si riferivano all’utenza domestica e che erano state pagate molto tempo prima dell’interruzione della fornitura.

Solamente in prima udienza il procuratore della società erogante dava atto della disponibilità dell’Ente alla riattivazione istantanea del servizio senza l’immediato pagamento al Distributore delle opere per il ripristino.

Il primo Giudice dichiarava cessata la materia del contendere condannando il consumatore al ristoro delle spese di lite in favore del Gestore, in considerazione della ritenuta insussistenza del fumus boni iuris.

Contro detta decisione il consumatore proponeva reclamo domandando che fosse il gestore a dover pagare le spese dei due gradi del giudizio cautelare.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25731/2015 ha sottolineato che:

“La clausola del contratto di somministrazione di energia elettrica che abilita la sospensione della fornitura in caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta, integra una specificazione pattizia dell’art. 1565 c.c. considerando al somministrante di opporre all’utente inadempiente l’execptio inadimlenti contractus; detta sospensione, legittima finché l’utente non adempia, se attuata quando questi abbia pagato il suo debito, integra a contrario un inadempimento del somministrante e lo obbliga al risarcimento del danno, salvo la prova dell’inimputabilità a sé di tale inadempimento, ovvero dell’ignoranza incolpevole dell’avvenuti pagamento, la quale deve perciò dipendere da causa estranea al somministrante ed alla sua organizzazione”.

Il Tribunale di Padova ha accolto tale principio di diritto, precisando che il contratto di utenza di energia elettrica è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione e quindi la clausola contrattuale che prevede la possibilità del somministrante di interrompere la fornitura se vi è un ritardo nel pagamento anche di una sola bolletta rappresenta specificazione contrattuale dell’articolo 1565 c.c. e costituisce pertanto una reazione all’inadempimento dell’utente.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER