IN CASO DI AZZERAMENTO DEI PUNTI DELLA PATENTE

Azzeramento patente a punti, serve la comunicazione?

Corte di Cassazione Civile, sez. II, ordinanza n. 9270 del 16 aprile 2018

Nel caso di specie, un uomo aveva convenuto in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Direzione Generale e la Direzione Territoriale della Motorizzazione Civile al fine di sentir pronunciare la sospensione dell’efficacia del provvedimento con il quale gli era stato disposto la revisione della patente di guida.

Secondo il ricorrente il provvedimento in questione sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 126 bis del D.Lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui dispone l’obbligo per l’Amministrazione di comunicare agli interessati ogni variazione di punteggio, al fine di permettere la tempestiva partecipazione ai corsi di recupero.

In prima battuta il Giudice di Pace aveva dichiarato inammissibile il ricorso in quanto la comunicazione con cui viene comunicato il decurtamento dei punti dalla patente è un provvedimento non impugnabile.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno chiarito che nel sistema previsto dall’art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992, l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell’accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del codice della strada, che deve recare l’indicazione della decurtazione.

Il terzo comma dello stesso articolo prevede che ogni variazione del punteggio deve essere comunicata agli interessati da parte dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, tuttavia ogni singolo conducente ha la possibilità di controllare lo stato della propria patente in tempo reale.

“Il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all’azzeramento del punteggio, ed è, anch’esso, fondato sulla definitività dell’accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l’intero punteggio della patente di guida, non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo punti”.

Tale principio è stato espresso con la sentenza n. 18174 del 2016 della Cassazione.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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