IMMISSIONI ACUSTICHE PROVENIENTI DA UN TRATTO AUTOSTRADALE

Condannato il gestore dell’autostrada per il superamento delle immissioni rumorose

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 28893 del 2018

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano condannato Autostrade per l’Italia s.p.a. all’immediata realizzazione, nel tratto autostradale oggetto di causa, di una barriera antirumore con materiale fonoassorbente, in quanto era emerso che le immissioni prodotte superavano la normale tollerabilità ex art. 844 c.c.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno ritenuto non fondato il motivo di ricorso presentato dal gestore delle Autostrade.

Giurisprudenza di legittimità ha affermato che

“l’inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. stessa al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un facere”.

Detto principio è stato recentemente confermato anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 14180 del 2016 nonché dalla più recente pronuncia n. 2338 del 2018, le quali hanno statuito che in tema di immissioni acustiche provenienti da un tratto autostradale, appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento proposta dai residenti confinanti.

Inoltre si è precisato che

“in materia di immissioni, mentre è senz’altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attivitàproduttive, l’eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all’art. 844 c.c., tenendo presente, fra l’altro, la vicinanza dei luoghi e i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni”.

Da ultimo si deve sottolineare che sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano statuito correttamente, in quanto in tema diimmissioni acustiche, è stato più volte affermato che la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la propria attualità anche dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 208 del 2008, art. 6-ter, convertito con modificazioni in L. n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell’art. 844 c.c.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER