IMBROGLIARE I CLIENTI SUL PESO DELLA MERCE LEGITTIMA IL LICENZIAMENTO

Legittimo il licenziamento del dipendente del supermercato che imbroglia i clienti sul peso della merce

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 23881 del 2018

Imbrogliare i clienti sull’effettivo peso della merce è una condotta che legittima il licenziamento per giusta causa del dipendente.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva confermato la legittimità del licenziamento del ricorrente per motivi disciplinari, in quanto lo stesso con condotte intenzionali, quali caporeparto del reparto pescheria di un noto supermercato, aveva fraudolentemente alterato il peso della merce venduta.

La condotta in questione, sarebbe stata posta in essere dal dipendente sia per favorire l’azienda che per ottenere un premio di produzione collegato al volume d’affari del reparto.

Il licenziamento per giusta causa doveva ritenersi giustificato in ragione della reiterazione ed intenzionalità delle condotte poste in essere dal lavoratore, che avevano esposto la società alle doglianze ed al discredito della clientela oltre che a conseguenze amministrative e penali.

Vedi anche

È evidente come la condotta del lavoratore rientri nella grave violazione degli obblighi di cui all’art. 220 CCNL, oltre che nell’abuso di fiducia, pertanto il licenziamento per giusta causa è fondato.

Secondo il ricorrente, anche a voler ritenere provati i fatti nella loro materialità, l’assunto della loro intenzionalità non risultava suffragato da presunzioni gravi, precise e concordanti.

La Corte di Cassazione, nel dirimere la controversia ha precisato che

“le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l’attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione”.

Il giudice deve valutare in concreto l’opportunità o meno di far ricorso alle presunzioni. Inoltre si è precisato che il convincimento del giudice sull’autenticità di un fatto può fondarsi anche esclusivamente su una sola presunzione, eventualmente anche in contrasto con altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari.

Vedi anche

Gli Ermellini inoltre hanno precisato che,

“non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile”.

Inoltre poi non è sufficiente contestare l’equivocità di un solo fatto valutato in quanto il convincimento del giudice deve esprimere una valutazione globale in merito al complesso degli indizi.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER