IL MODULO CAI ED IL SUO VALORE DI PROVA

L’EFFICACIA PROBATORIA DEL MODULO CAI

Il modello CAI (Constatazione Amichevole Incidente) è quel modulo che deve essere compilato in caso di incidente, ove indicare i dati dei veicoli e delle persone coinvolte in un sinistro, con le relative dinamiche.

Tale modello è una procedura semplice e veloce per ottenere il risarcimento dell’assicurazione.

Il modulo serve a descrivere la dinamica di un sinistro, al momento dei fatti, con l’accordo di tutti i veicoli coinvolti, che sostanzialmente concordano nell’effettivo andamento dell’incidente, mettendo ciò per iscritto e sottoscrivendo il modulo, affinché lo stesso possa far fede per la ricostruzione degli accadimenti e per il conseguente risarcimento da parte della compagnia assicuratrice, la quale tuttavia, il più delle volte, è tanto ben pronta a ricevere il premio da parte del cliente, quanto restia a risarcire quanto dovuto.

Per approfondire la questione sul modulo CAI in punto di diritto, si evidenzia che il modello di constatazione amichevole sottoscritto da entrambe le parti, è disciplinato dall’art 143 comma II C.d.A., che espressamente recita

ù“quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, modalità e conseguenze risultanti dal modulo stesso”.

Ciò viene ribadito dalla più autorevole Giurisprudenza ( Cass. SS. UU. 10311/06, Cass. 7781/10 e Cass. 6526/11 ) anche quanto alla validità della prova fornita a mezzo del modello CAI, circa il fatto storico, la responsabilità, l’esistenza dell’evento, l’ubicazione, i danni ed il relativo nesso causale, anche in assenza di deferimento dell’interrogatorio formale del responsabile civile.

Per l’ art 215 c.p.c., n.1 il  modello CAI deve essere assimilabile ad una scrittura privata prodotta in Giudizio che deve essere implicitamente riconosciuta, anche quando la controparte non la disconosce anche per contumacia o mancata risposta all’interrogatorio formale.

La materia del modulo CAI è però sempre stata controversa e vi sono continue pronunce contrastanti.

Nella recente sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese, n. 508 del 24 settembre 2022, interessante in materia, accadeva che il GdP fosse chiamato a decidere una controversia tra una Autocarrozzeria  e la compagnia assicurativa per cui la prima chiedeva la condanna della seconda al pagamento dei danni derivanti da un sinistro.

Nel decidere, il Giudice di Pace, si è pronunciato sull’efficacia probatoria del modulo CAI che recava, nel caso di specie, le sottoscrizioni dei conducenti coinvolti nel sinistro stradale, giacché per altro, nella questione sottoposta alla sua attenzione, non vi erano altre prove.

Per il GDP

Sul piano normativo la questione disciplinata dall’ art. 143 co 2 del c.d.a. secondo cui quando il modulo è sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che si sia verificato nelle circostanze e con le modalità e conseguenze risultanti dal modulo stesso, secondo una impostazione della Suprema Corte deve essere liberamente apprezzata dal giudice in quanto il valore di confessione stragiudiziale il modulo lo assume solo tra le parti, tra l’altro, ove sottoscritto dal conducente che non sia proprietario, (come nel caso di specie) esso non produce alcun effetto confessorio nei confronti del proprietario del veicolo.”

Sulla scorta ci ciò, il GdP riteneva che il modulo CAI a doppia firma, pur determinando una presunzione, non potesse far fede e piena prova né nei confronti dei litisconsorzi chiamati in giudizio, né del giudice sopratutto se, per quel che atteneva il caso sotteso alla pronuncia in esame,  la persona chiamata a rendere interrogatorio formale non compare e non vi sono testimoni.

Quindi il GdP rilevava che, come affermato dalla Suprema Corte, la valenza probatoria del CAI è liberamente apprezzabile dal Giudice, giacché il modulo ha valore di confessione stragiudiziale solo tra le parti.

Se poi il CAI viene sottoscritto dal conducente non proprietario del veicolo, non ha valore confessorio neppure nei confronti di quest’ultimo.

In conclusione, il GDP di Termini Imerese chiariva che il modulo di constatazione amichevole, ha valore confessorio solo nei confronti dei soggetti coinvolti nel sinistro e non verso il proprietario del veicolo o dei litisconsorti necessari.

In conclusione dunque il GdP si vedeva costretto a rigettare le domande attoree, stante la mancata esibizione dei documenti richiesta con ordinanza, l’assenza di ulteriori prove a sostegno della domanda, e una CTU fondata solo su produzioni fotografiche e non sul mezzo danneggiato.

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GdP Termini Imerese sent. 24 settembre 2022 n. 508