IL FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la natura giuridica delle circostanze ex art. 12, comma 3, del d.lgs n. 286/1998

Con l’ordinanza n. 11889 del 10/01/2018, depositata il 14 marzo scorso, la prima sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione riguardante la natura giuridica delle circostanze ex art. 12, terzo comma, d.lgs. n. 286/1998.

Ossia:

“3. Se il fatto di cui al comma 1 ( chiunque compia attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico) è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l’ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l’utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da lire cinquanta milioni per ogni straniero i cui è stato favorito l’ingresso in violazione del presente testo unico”.

Gli Ermellini ritengono che in merito alla natura delle circostanze disposte in tale articolo vi è un contrasto giurisprudenziale dato che, in alcuni casi le stesse circostanze sono state ritenute aventi natura di aggravanti speciali, ed in altri casi invece sono state considerate quale figura autonoma di reato, con ovvi riflessi sul regime delle sanzioni applicabili.

Se le circostanze contenute nel terzo comma dell’art. 12 d.lgs. n. 286/1998, dovessero considerarsi figura autonoma di reato, l’ulteriore elemento di discrimine sarebbe identificato in un ulteriore elemento concreto, cioè l’effettivo ingresso o meno dello straniero in conseguenza della condotta del reo.

 

V. anche

Questo evento sarebbe idoneo pertanto ad incidere concretamente sulla determinazione della sanzione da applicare al singolo caso concreto. Invece, se le condotte specificate dal terzo comma si dovessero considerare solamente quali mere circostanze aggravanti “speciali” rispetto alla figura tipica e principale indicata al primo comma dell’art. 12 d.lgs 286/1998, si determinerebbe un aumento della sanzione da applicare al singolo caso di specie.

Nel caso in cui si accolga invece la teoria in base alla quale le condotte previste dal terzo comma dell’articolo 12 d.lgs n. 286/1998 siano da considerarsi quali condotte che danno origine a figure autonome di reato, la Corte è chiamata altresì a evidenziare se tale autonoma figura di reato, debba identificarsi come un reato di pericolo o a “consumazione anticipata”, o se la condotta potrà ritenersi pienamente integrata ed il delitto così consumato, con la sola condotta di chi agevola, in modo clandestino, l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero, senza che in alcun modo rilevi poi la situazione di fatto inerente l’effettivo ingresso o meno sul territorio dello straniero stesso.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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