IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI PUÒ CONOSCERE SULL’ESECUZIONE DELLE SANZIONI IRROGATE?

Le funzioni esercitate in materia disciplinare dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ed il relativo procedimento, hanno natura amministrativa, e non giurisdizionale, per tale motivo, il C.O.A. non ha il potere di conoscere dell’esecuzione delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei propri iscritti

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 19652 del 2018

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza in commento si sono occupate di una importante questione, ossia se il Consiglio dell’ordine degli Avvocati abbia la facoltà o meno di conoscere sull’esecuzione delle sanzioni irrogate.

Nel caso di specie, il C.N.F. aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto da un legale in riferimento ad una decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di inammissibilità “dell’istanza denominata incidente di esecuzione”, proposta con riferimento all’irrogazione della sanzione della cancellazione dall’albo degli avvocati, non impugnata e quindi passata in giudicato, ai fini della “rideterminazione della sanzione applicata, in termini di minor rigore” in base alla vigente normativa ex l. n. 247/2012.

Nel respingere il ricorso, le Sezioni Unite hanno osservato che, come da costante orientamento

“le funzioni esercitate in materia disciplinare dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ed il relativo procedimento, hanno natura amministrativa, e non giurisdizionale”.

Per tale motivo, il C.O.A. non ha il potere di conoscere dell’esecuzione delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei propri iscritti.

Né può tanto meno invocarsi l’articolo 35 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 2014, per quanto riguarda la disciplina in esso dettata, attenendo agli aspetti meramente amministrativi dell’esecuzione.

Inoltre, si deve sottolineare che il nuovo Codice deontologico, entrato in vigore alla fine del 2014, anche se non prevede più la sanzione della cancellazione dall’albo, contempla però quella della razione, al quarto comma dell’art. 30.

Il nuovo Codice deontologico prevede da un lato, all’articolo 36, l’istituto della riapertura del procedimento disciplinare concluso con provvedimento definitivo, a richiesta dell’interessato o d’ufficio con le forme del procedimento ordinario, con provvedimenti di competenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che ha emesso la decisione.

Dall’altro lato il codice prevede la possibilità per il professionista radiato, passati 5 anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, di chiedere di essere nuovamente iscritto, ove ne sussistano i presupposti ex art. 17 della l. n. 247 del 2012.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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