Il beneficio di inventario

In cosa consiste il beneficio di inventario?

Con il beneficio di inventario il chiamato all’eredità evita le conseguenze della confusione ereditaria, e tiene distinto il suo patrimonio da quello del defunto.

Il chiamato all’eredità se vuole evitare le conseguenze della confusione ereditaria, a seguito della quale il proprio patrimonio e quello del defunto si fondono e di conseguenza egli risponderà ultra vires per le obbligazioni contratte dal de cuius, dovrà accettare l’eredità con il beneficio di inventario.

Norma di riferimento:

L’articolo 490 del codice civile stabilisce che:

l’effetto del beneficio di inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede. Conseguentemente:

1) l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;

2) l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;

3) i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede. Essi però non sono dispensati dal domandate la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l’erede decada dal beneficio d’inventario o vi rinunzi”.

 

 

 

Disciplina:

L’erede ha sempre la facoltà di accettare con beneficio di inventario, e può farlo anche nonostante l’eventuale divieto posto dal testatore. Essa viene fatta con una dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario, in cui si è aperta la successione, ed è inserita nel registro delle successioni. Entro un mese da tale inserzione, il cancelliere deve trascriverla, all’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione. Tale dichiarazione di accettazione con beneficio, va preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario. Se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari egli deve fare l’inventario entro tre mesi se non vuole essere considerato erede puro e semplice, se invece non è nel possesso dei beni ereditari egli può fare la dichiarazione entro il termine di dieci anni. Nel caso in cui l’inventario non sia stato preceduto dalla dichiarazione di accettazione beneficiata, l’accettazione deve essere fatta nel termine di quaranta giorni, decorrenti dal compimento dell’inventario, a pena di decadenza dal diritto di accettare.

Dott.ssa Benedetta Cacace