I NONNI NON DEVONO SOPPERIRE ALLE MANCANZE ECONOMICHE DEI FIGLI

I GENITORI DEVONO MANTENERE I FIGLI, NON I NONNI

Corte di Cassazione, sentenza n. 10419 del 2018

I nonni non devono sopperire alle mancanze dei figli. Gli Ermellini, con la sentenza in commento hanno stabilito che non spetta ai nonni versare l’assegno di mantenimento per i nipoti.

A mettere un freno alla pratica assai diffusa di far pagare agli ascendenti i conti in sospeso con ex mariti o ex mogli che non versano gli alimenti per i figli è la Corte di Cassazione, che avvisa che far ricorso al sostegno dei suoceri è ammesso soltanto in casi rari ed eccezionali.

Prima di tirare in mezzo i nonni, che è rimasto single con figli a carico deve infatti aver dato fondo a tutte le proprie risorse ed energie lavorative.

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La Corte stabilisce che:

“Agli ascendenti non ci si può rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non  dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli”.

“Provvedere ai figli è un diretto e personale obbligo”

di chi li ha messi al mondo. Per tale ragione, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso di una madre che non ricevendo dal padre dei suoi due figli i soldi sufficienti, si era rivolta al Tribunale di Lamezia Terme al fine di ottenere dai genitori dell’uomo, ossia dai nonni dei due bambini, 700 euro mensili.

I giudici calabresi avevano inizialmente accolto la domanda e stabilito in 300 euro mensili l’assegno che i suoceri dovevano versare, a partire dal luglio 2008, mese in cui la donna aveva fatto ricorso per vie giudiziarie.

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In un secondo momento, la Corte d’Appello di Catanzaro, interpellata dai nonni nel 2015, aveva annullato la decisione del Tribunale di primo grado. Secondo i magistrati premessa “la natura sussidiaria dell’obbligazione alimentare degli ascendenti, rispetto a quella dei genitori”, la madre non aveva dato la prova dell’incapacità sua e dell’ex a provvedere alle esigenze primarie dei minori dal momento che lei percepiva uno stipendio di 700 euro mensili ed abitava in una casa di sua proprietà.

Inoltre, alla donna si contestava di

“non aver dimostrato la sua incapacità, per condizione professionale o sociale, di incrementare tale reddito e di non aver dato prova della capacità dei suoceri di far fronte all’obbligazione alimentare, risultando dagli atti che essi vivevano con 1500 euro mensili di pensione”.

Secondo la Cassazione

“l’obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non ossa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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