Non vi è violazione dell’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio se l’inadempimento è sporadico e non doloso.

Corte di Cassazione penale, sez. VI, sent. n. 11635 del 14 marzo 2018

Ciò è quanto disposto dagli Ermellini con la sentenza in commento.

L’articolo 570 codice penale dispone che:

“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 103 euro a 1032 euro.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge”.

V. anche

La giurisprudenza ha affermato, nell’ipotesi di corresponsione parziale dell’assegno di mantenimento, che il giudice penale deve verificare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo conto di tutte le altre circostanze del caso concreto.

V. anche

Deve essere un serio inadempimento e deve essere protratto sufficientemente per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire, con la conseguenza che il reato non può dirsi integrato automaticamente con l’inadempimento della corrispondente normativa civilistica, e il giudice penale deve valutare in concreto la gravità.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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