GUAI PER IL COMMERCIALISTA IDEATORE DI OPERAZIONI DI INTESTAZIONE FITTIZIA ED AUTORICICLAGGIO

Interdetto ad esercitare la professione per dodici mesi il commercialista quale ideatore di complesso operazioni di intestazione fittizzia ed autoriciclaggio

La Corte di Cassazione penale, Sez. II, con la Sentenza del 06-11-2018, n. 50065 ha avuto modo di pronunciarsi su un caso in cui ad un commercialista, all’esito  di un’indagine che aveva accertato la sussistenza dei reati di intestazione fittizia ed autoriciclaggio, gli era stata applicata la misura cautelare del divieto di esercitare la professione per per la durata di dodici mesi, ritenendo la sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza che le esigenze cautelari .
A supporto dei gravi indizi di colpevolezza il Tribunale sosteneva che l’indagato fosse stato l’ideatore delle complesse operazioni commerciali contestatigli.
In merito, invece, alle esigenze cautelari il Tribunale riteneva l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, argomentando dalla negativa personalità dell’indagato.
Il professionista proponeva, qundi,  ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame sostenendo che non vi era l’esigenza della misura cautelare e contestava la sussistenza del criterio di attualità sia perché il giudizio del tribunale si era fondato su un giudizio ipotetico, sia perché le società riconducibili al cliente e alla sua famiglia erano state tutte sequestrate
Gli Ermellini, di avviso diverso, invece hanno affermato che
“In ordine alla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione, va preliminarmente osservato che la misura cautelare (divieto di esercitare la professione di commercialista) va rapportata, appunto, alla professione svolta dal ricorrente ed alla natura dei reati contestati che sono stati ideati ed attuati dal ricorrente proprio in virtù della sua preparazione professionale: quindi, non l’opera di un improvvisato quisque de populo, ma l’opera di un professionista che, attingendo al proprio bagaglio professionale, aveva consigliato all’ A. gli escamotages per sfuggire ai rigori della legge.”

La Corte conclude anche affermando che

“non si può censurare nemmeno la durata della misura cautelare, non è vero che il Tribunale non abbia motivato. Infatti, nell’ordinanza impugnata si legge: “sulla base dei suddetti elementi si ritiene che sussistano i requisiti per disporre a carico di M.S. la misura richiesta dell’interdizione dalla professione per il massimo tempo consentito”: la suddetta decisione, quindi, basata sulla quantità e qualità commessi nell’ambito dell’attività professionale, non si presta ad alcuna censura in sede di legittimità.”

Avv. Tania Busetto


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