GUAI PER IL COMMERCIALISTA IDEATORE DI OPERAZIONI DI INTESTAZIONE FITTIZIA ED AUTORICICLAGGIO
Interdetto ad esercitare la professione per dodici mesi il commercialista quale ideatore di complesso operazioni di intestazione fittizzia ed autoriciclaggio
“In ordine alla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione, va preliminarmente osservato che la misura cautelare (divieto di esercitare la professione di commercialista) va rapportata, appunto, alla professione svolta dal ricorrente ed alla natura dei reati contestati che sono stati ideati ed attuati dal ricorrente proprio in virtù della sua preparazione professionale: quindi, non l’opera di un improvvisato quisque de populo, ma l’opera di un professionista che, attingendo al proprio bagaglio professionale, aveva consigliato all’ A. gli escamotages per sfuggire ai rigori della legge.”
La Corte conclude anche affermando che
“non si può censurare nemmeno la durata della misura cautelare, non è vero che il Tribunale non abbia motivato. Infatti, nell’ordinanza impugnata si legge: “sulla base dei suddetti elementi si ritiene che sussistano i requisiti per disporre a carico di M.S. la misura richiesta dell’interdizione dalla professione per il massimo tempo consentito”: la suddetta decisione, quindi, basata sulla quantità e qualità commessi nell’ambito dell’attività professionale, non si presta ad alcuna censura in sede di legittimità.”
Avv. Tania Busetto