FURTO DELL’AUTO E RISARCIMENTO

No al risarcimento in caso di furto dell’auto se non si consegnano tutte le chiavi

La Corte di Cassazione Civile, sez. III, con la sentenza n. 14422 del 15 luglio 2016 ha negato risarcimento del danno, in caso di furto dell’automobile, se non si consegnano le due chiavi

Nel caso in esame il ricorrente aveva adito la Corte di Cassazione impugnando la sentenza con cui la Corte d’Appello aveva rigettato il suo ricorso contro la sentenza emessa dal giudice di primo grado.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda proposta dal ricorrente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, al fine di ottenere, previo accertamento dell’invalidità e/o inefficacia di alcune condizioni generali della polizza tra di essi stipulata contro il furto dell’autovettura, la condanna della compagnia al pagamento dell’indennizzo ed al risarcimento del danno derivanti dal mancato utilizzo dell’auto a causa del furto della stessa.

I giudici avevano rigettato la domanda attorea in quanto da contratto nel caso di furto del veicolo il proprietario doveva consegnare tutte e 2 le copie di chiavi della macchina, cosa che nel caso di specie non era avvenuta  in quanto il ricorrente ne aveva consegnata solamente una sostenendo di aver smarrito la seconda chiave.

Gli Ermellini, intervenuti sul punto hanno constatato che sì il ricorrente aveva denunciato lo smarrimento della seconda chiave della vettura, ma dopo aver denunciato il furto dell’auto.

Lo scopo della clausola contrattuale è quello di evitare che si chieda la garanzia per un furto eventualmente agevolato dall’aver lasciato le chiavi inserite nel mezzo; tale scopo non può incidere ai fini dell’applicazione dell’articolo 1469-bis, in quanto ciò che rileva è solamente se quanto imposto con la clausola determini squilibrio dei diritti e degli obblighi, mentre detto scopo riguarda la funzione della clausola e non il suo oggetto.

Inoltre si deve rammentare quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10194 del 2010:

“Qualora le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l’operatività della garanzia assicurativa all’adozione, da parte dell’assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l’evento dannoso, e quindi – ove l’evento si sia verificato indipendentemente da tale inosservanza – non può giungere alla conclusione per cui, pur a fronte della loro inosservanza, l’assicuratore debba comunque corrispondere l’indennizzo. Dette clausole, infatti, subordinando il diritto dell’assicurato all’indennizzo all’adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano una limitazione di responsabilità dell’assicuratore, ma individuano e delimitano l’oggetto stesso del contratto ed il rischio dell’assicuratore stesso”.

Dott.ssa Benedetta Cacace