SINISTRO STRADALE ED IL REATO DI FUGA

In caso di incidente per la configurabilità del reato di fuga è sufficiente il dolo eventuale 

Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 27531 del 2018

L’articolo 189 del codice della strada, che disciplina il comportamento da tenere in caso di incidente stradale, al sesto comma dispone che:

“Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284, del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti”.

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La vicenda giudiziaria

Nel caso in questione un uomo era stato ritenuto responsabile dei reati ex art. 189, commi 6 e 7 del c.d.s., per non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza, dopo aver cagionato un incidente nel quale una donna, in sella al sua bicicletta aveva riportato dei danni alla sua persona.

Nello specifico l’uomo si era immediatamente allontanato dal luogo del sinistro per poi ritornarvi poco tempo dopo. Alcuni giorni dopo essendosi reso conto che la scena era stata ripresa dalle telecamere di uno stabilimento nelle vicinanze, si era recato dalla polizia municipale per i necessari chiarimenti.

La decisione della Corte

Gli Ermellini, intervenuti per dirimere la controversia hanno specificato che:

“Il reato di fuga di cui all’art. 189 C.d.S., comma 6, in caso di investimento di persona ha natura di reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l’obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge. Il dolo richiesto deve investire, innanzitutto ed essenzialmente, concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, e va apprezzato come eventualmente sussistente avendo riguardo alle circostanze fattuali del caso laddove queste, ben percepite dall’agente, siano univocamente indicative di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone”.

È necessario specificare che ai fini della configurabilità del reato in questione, il dolo richiesto per la punibilità può essere integrato anche solo dal dolo eventuale, ossia dalla consapevolezza del verificarsi di un sinistro, riconducibile al proprio comportamento.

Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza, il fatto che la vittima del sinistro necessiti effettivamente di aiuto non è elemento costitutivo del reato, che si integra con il semplice fatto che in caso di incidente con danni a persone non si ottemperi all’obbligo di prestare assistenza.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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