FIGLIO ADOTTATO ED INFORMAZIONE SULLA FAMIGLIA D’ORIGINE

Il figlio adottato può venire a conoscenza di informazioni riguardanti i suoi fratelli biologici?

Gli Ermellini, con la sentenza n. 6963/2018 hanno fornito importanti delucidazioni in merito all’accesso alle informazioni sulla famiglia d’origine da parte del figlio adottato.

Questo può avere accesso ad informazioni riguardanti i suoi fratelli biologici?

Il figlio adottato, una volta compiuti 25 anni può accedere alle informazioni che riguardano la propria famiglia di origine.

Prima di tale momento, l’accesso è permesso solamente se ricorrano gravi e comprovati motivi di salute.

Secondo la Corte di Cassazione, il diritto all’accesso a tali informazioni deve essere ritenuto come una espressione essenziale del diritto all’identità personale, dato che l’adeguato sviluppo della personalità di ogni individuo passa necessariamente attraverso la costruzione della propria identità esteriore ed interiore.

Un percorso che può anche richiedere la conoscenza della propria discendenza biologica, come dalla rete parentale più prossima.

La questione trattata dagli Ermellini nella decisione in commento riguarda l’effettiva estensione del diritto in oggetto.

Secondo la Corte non è possibile limitare tale diritto solamente ai genitori biologici, in base ad una interpretazione costituzionale e convenzionalmente orientata della norma.

Bisogna estenderlo anche ai congiunti più stretti, come fratelli e sorelle, a prescindere dal fatto che l’articolo 28 della legge n. 184/1983 non li menzioni espressamente. Tale diritto del figlio adottato è a carattere potestativo solamente nei confronti dei genitori biologici, fatto salvo l’eccezione in cui la madre biologica abbia dichiarato di non voler essere nominata al momento della nascita.

Invece, nei riguardi dei fratelli e delle sorelle la questione è differente.

Bisogna procedere ad un bilanciamento, tra la posizione di chi intende conoscere le proprie origini e chi può soddisfare tale esigenza.

Tuttavia, non ci si deve dimenticare del diritto dei fratelli biologici a non voler rivelare la propria parentela biologica. Quindi ne consegue che il diritto dell’adottato ad accedere a tali informazioni è possibile.

Gli Ermellini evidenziano che:

“solo previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all’accesso alle informazioni richieste o di contestarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell’esercizio del diritto”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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