FIDEIUSSIONE OMNIBUS

Il Tribunale di Taranto, sez. II civile, con la sentenza n. 2313 del 15 settembre 2017,  afferma che il secondo comma dell’articolo 1956 c.c. reca una disposizione a protezione del fideiussore

Il giudizio in oggetto è stato instaurato a seguito di un’opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dalla parte ingiunta del pagamento nei confronti della Banca; l’opponente fonda la propria difesa sull’avvenuta estinzione ex art. 1956 del codice civile della fideiussione concessa nel 2008, sottolineando che la Banca aveva concesso il credito alla debitrice principale con mutuo del 12/12/2012, senza acquisire il proprio preventivo consenso e conoscendo il peggioramento delle condizioni economiche della società garantita, violando così gli articoli 1176, 1375 e 1956 del codice civile.

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Previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, l’opponente domandava che fosse dichiarata la nullità della garanzia fideiussoria, e pertanto revocato il provvedimento monitorio, con conseguente condanna della banca al pagamento delle spese.

La banca deduceva che il mutuo chirografario per il quale aveva agito originariamente in via monitoria, non rappresentava una nuova erogazione di credito, ma una facilitazione richiesta dalla debitrice e di cui si avvantaggiarono anche i garanti.

La decisione:

Il Tribunale afferma che il secondo comma dell’articolo 1956 c.c., reca una disposizione a protezione del fideiussore: questi dovrà dare la sua preventiva e necessaria autorizzazione per la concessione del nuovo credito al debitore, quando la banca sia a conoscenza del peggioramento delle condizioni patrimoniali di quest’ultimo.

Vi sarebbe un comportamento contrario a buona fede, nella misura in cui la banca che elargisca improvvisamente altro credito, essendo a conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, coinvolgerebbe il fideiussore automaticamente, quale garante anche dell’ulteriore credito.

L’operatività dell’articolo in questione è esclusa quando il nuovo credito è identico, nel suo ammontare, al credito originario.

Per tale motivo, a condurre al rigetto dell’opposizione non è la mancata conoscenza del sopravvenuto peggioramento delle condizioni economiche del debitore quanto il rilievo circa la mancata insorgenza di una più ampia esposizione debitoria per effetto della nuova obbligazione.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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