FAMIGLIE ALLARGATE: DIRITTI E DOVERI

FAMIGLIE ALLARGATE: DOVERI DEL CONIUGE NEI CONFRONTI DEL FIGLIO AVUTO DA ALTRO PARTNER

Nella realtà odierna ci si imbatte di frequente in famiglie allargate dove, accanto ai figli avuti in costanza di matrimonio, troviamo nel medesimo nucleo familiare anche i figli avuti da precedenti relazioni del partner.

Ma quali diritti o meglio quali doveri ha il coniuge nei confronti del figlio dell’altro coniuge?

LA NORMA

L’art. 433 del c.c. dispone:

All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine, il coniuge, i figli legittimi naturali, adottivi o, in mancanza, discendenti prossimi, l’adottante nei confronti del figlio adottivo, i genitori, o in mancanza gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli.’

Gli alimenti sono prestazioni di assistenza materiale e sono dovuti quando il soggetto si trova in stato di bisogno economico.

Dall’elencazione fornita dalla legge risulta chiaro, tornando alla nostra questione, che nei confronti del ‘genitore acquisito’, il figlio del partner non può vantare alcun diritto (nemmeno alimentare) a meno che, il nuovo partner del genitore, abbia provveduto ad adottarlo nei modi e nelle forme previsti dalla legge (adozioni in casi speciali, art. 252 c.c.).

CONSIDERAZIONI

E’ ,per altro verso, necessario considerare che comunque l’art. 143 c.c. prevede che: ‘Entrambe i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.’

Pertanto, in costanza di matrimonio, e in presenza di una famiglia allargata, entrambe i coniugi dovranno attivarsi per garantire l’unione familiare, considerando parte della famiglia anche gli eventuali figli del partner, se conviventi.

LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE

Ma in caso di separazione dei coniugi e in costanza di un profondo disinteresse da parte del genitore biologico nei confronti del proprio figlio, come potrà essere tutelato lo stesso?

In tale caso troveranno applicazione le norme del libro I, titolo X, del codice civile, dedicate alla responsabilità genitoriale, tra le quali richiamiamo l’art. 318 c.c. secondo il quale:

Il figlio, fino alla maggiore età od all’emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la podestà, né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al Giudice tutelare’.

Il dovere di coabitazione tra genitori e figli, contenuto nella norma, viene inteso come esplicazione dell’obbligo dei genitori di cura, vigilanza e custodia dei figli, ossia dell’esercizio concreto della responsabilità genitoriale.

Ma soprattutto verrà applicato l’art. 570 c.p., primo comma, secondo il quale:

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, alla tutela legale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.’

Resta comunque da precisare che si può parlare di reato ex. art. 570 c.p., solamente con riferimento alla fattispecie che prevede, da un lato il disinteresse del genitore nei confronti del figlio, dall’altro un figlio che sia minorenne, o maggiorenne ma inabile al lavoro.

L’obbligo penale di prestare i mezzi di sussistenza ha pertanto un contenuto limitato rispetto alla stessa obbligazione prevista in ambito civile che vede in capo al genitore l’obbligo di mantenere il figlio anche dopo il raggiungimento della maggiore età e fintanto che non abbia raggiunto l’indipendenza economica.

Avv. Elisa Bustreo