EMISSIONI TROPPO RUMOROSE PER L’OFFICINA MECCANICA E RISARCIMENTO DEL DANNO

Il proprietario dell’immobile ubicato al piano sopra di un’officina meccanica ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni per le immissioni sonore troppo elevate di quest’ultima?

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 21554 del 2018

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale il danno alla salute non può ritenersi sussistente in re ipsa. La mancanza del danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale derivante da immissioni illecite, nel caso in cui siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione privata ed il diritto alla libera e piene esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti garantiti dalla Costituzione, e tutelati dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno aderito a tale orientamento, ritenendo che non potesse ritenersi provato un danno alla salute, riconoscendo al ricorrente solamente il risarcimento del danno nascente dalla lesione al normale svolgimento della vita familiare.

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L’art. 844 c.c. in materia di immissione prevede che:

“Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.

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L’articolo in esame impone, nei limiti della valutazione della normale tollerabilità e dell’eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l’obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell’ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l’esercizio.

“La verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità ex art. 844 c.c., comporta nella liquidazione del danno da immissioni, l’esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi, contrastanti e di priorità dell’uso, in quanto venendo in considerazione unicamente l’illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell’azione generale di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. e ex art. 2059 c.c.”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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