IMMISSIONI SONORE E PROVA DEL DANNO

Immissioni sonore

Se non si misura il rumore di fondo non vi è prova del danno

La Corte di Cassazione Civile, sez. II, con la sentenza n. 1025 del 17 gennaio 2018 si è pronunciata in materia di inquinamento acustico, stabilendo che la mancata misurazione del rumore di fondo, nella fascia oraria a cui si riferiscono le contestazioni, impedisce di dimostrare l’intollerabilità delle immissioni sonore.

Il caso di specie:

Nel caso in esame, gli attori avevano agito in giudizio a causa delle immissioni rumorose prodotte durante le ore notturne dalla convenuta. Il giudice di primo grado aveva acclarato la loro intollerabilità e aveva condannato la controparte a ricondurre i rumori nei valori di legge, oltre al risarcimento del danno.

In sede di gravame, la sentenza veniva riformata, dato che il giudice di appello riteneva non raggiunta la prova dell’evento di danno.

Pertanto si giungeva in Cassazione.

I giudici confermano il percorso deliberativo seguito dal giudice di secondo grado. Il vaglio ha investito unicamente le motivazioni sottese alla decisione, dato che la valutazione sulla tollerabilità o meno delle immissioni rumorose rientra in un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità.

Gli Ermellini hanno rigettato le censure proposte dai ricorrenti e confermato quanto deciso in appello, in quanto il giudicante si era motivatamente discostato dalle conclusioni della CTU, censurando le modalità di misurazione da questi adottate.

Il perito aveva applicato il criterio differenziale tra rumore ambientale e rumore residuo, ritenendo che l’attività della convenuta oltrepassasse i limiti di legge così come stabiliti dal D.P.C.M. del 1/03/1991.

Il rumore ambientale è quello prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti di un determinato luogo e durante un determinato tempo. Esso è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

Il rumore residuo è quello che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Invece il rumore di fondo è la fascia rumorosa costante nella quale si verificano le immissioni ritenute moleste.

La Suprema Corte rileva come nel caso in esame, la misurazione del rumore di fondo non fosse avvenuta nel periodo di tempo a cui si riferiscono le contestazioni.

In base all’art. 844 del codice civile, sono considerate illecite le immissioni intollerabili, di qualsiasi natura, comprese quelle sonore,

“il superamento dei livelli massimi di tollerabilità determinati da leggi e regolamenti integrano senz’altro gli estremi di un illecito anche se l’eventuale non superamento non può considerarsi senz’altro lecito, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità essere effettuato alla stregua dei principi stabiliti dall’art. 844”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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