EFFICACIA PROBATORIA DELLE BUSTE PAGA

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 21699 del 2018 ha ribadito un importante principio, ossia che la sottoscrizione da parte del lavoratore delle buste paga con la modalità “per ricevuta” prova solamente la loro avvenuta consegna ma non l’effettivo pagamento.

Quindi, il datore di lavoro che consegna al dipendente un prospetto contenente l’indicazione di tute le voci costituenti la retribuzione, come disposto dall’art. 1 della L. n. 4 del 1953 non rappresenta una prova dell’avvenuto pagamento degli emolumenti.

Detto ciò, l’effettiva prova del pagamento giace in capo al datore di lavoro, non essendoci una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto risulta dalla busta paga e l’effettiva retribuzione percepita dal dipendente.

Nel caso di specie un lavoratore aveva chiamato in causa il proprio datore di lavoro al fine di sentirlo condannare al pagamento in suo favore delle differenze retributive non corrisposte. Dal canto suo invece il datore di lavoro sosteneva che le buste paga firmate dal dipendente avessero valore liberatorio ex art. 1 e 3 della L. n. 4 del 1953 e ex art. 2697 c.c.

Il Tribunale aveva rigettato domanda attorea, accolta invece dalla Corte d’Appello.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno respinto il ricorso presentato dal datore di lavoro, enunciando il principio sopra riportato.

La sentenza in commento è conforme al costante orientamento giurisprudenziale in merito, secondo il quale ex art. 1, Legge 5 gennaio 1953, n. 4, l’obbligo facente capo al datore di lavoro di consegnare ai lavoratori un prospetto contenente l’indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non costituisce prova dell’avvenuto pagamento.

Inoltre la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6267 del 1998 ha specificato che la sottoscrizione “per ricevuta” da parte del lavoratore sulla busta paga non implica che sia avvenuto il pagamento degli emolumenti indicati. Solamente la sottoscrizione dei documenti fiscali costituisce quietanza.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER