… E SE PAGHI LE TASSE CON BONIFICO BANCARIO

Paghi le tasse con bonifico bancario? Nessuna sanzione se la valuta è anteriore alla data di scadenza

Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, ordinanza n.13759 del 2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento è intervenuta per dirimere un’interessante questione riguardante il pagamento dei tributi erariali, e nello specifico se sia corretto o meno ritenere che, seppure il pagamento sia materialmente avvenuto in data successiva alla scadenza tributaria, deve considerarsi tempestivo per il fatto di essere stato effettuato con valuta in data antecedente alla scadenza.

Nel caso di specie la contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento emessi dalla Regione nei suoi confronti, con i quali gli erano state irrogate le sanzioni per il tardivo versamento delle accise, da effettuarsi entro la fine di ogni mese.

La contribuente aveva effettuato i pagamenti mediante bonifici bancari, con ordine antecedente alla data di fine mese, tuttavia le somme erano state accreditate dall’istituto di credito con ritardo, anche se con valuta riferita al giorno di scadenza previsto.

La CTP aveva parzialmente accolto il ricorso, applicando il cumulo delle sanzioni, mentre la CTR aveva accolto l’appello incidentale proposto dalla contribuente, ritenendo che i pagamenti fossero tempestivi in quanto l’ordine di pagamento era stato dato dalla contribuente alla banca, entro i termini previsti e l’istituto di credito aveva provveduto ad effettuare l’accredito in un momento successivo ma con valuta antecedente la data di scadenza.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno chiarito che il bonifico bancario è un modo di pagamento previsto per il pagamento delle accise, pertanto le conseguenze del ritardo frapposto dalla banca, che materialmente era tenuta ad eseguire il pagamento in favore della Regione creditrice, non possono ricadere sul contribuente che ha dato ordine di pagamento entro il termine previsto.

Si deve rammentare che:

“In materia di versamento delle imposte dirette, l’art. 17, ultimo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, aggiunto dall’art. 4 del d.l. 4 marzo 1976 n. 30, convertito in legge 2 maggio 1976 n. 160, prevede che l’azienda di credito che non versa alla tesoreria dello Stato nel termine previsto le imposte al cui pagamento è stata delegata deve corrispondere una penale per ogni giorno di ritardo”.

Il legislatore, con la norma sopra richiamata ha voluto rendere inaccettabile per le aziende di credito il rischio di un ritardo nel versamento e di precludere movimenti speculativi su somme ingenti, appartenenti all’intera collettività nazionale, sul fondamento che l’obbligo contributivo a carico del contribuente deve ritenersi assolto con la delega di pagamento effettuata all’istituto di credito.

Quindi, tale fattispecie deve ritenersi applicabile anche nel caso di pagamento delle accise, ove pertanto non è prevista alcuna penale a carico della banca se ritarda nell’accredito dei pagamenti effettuati.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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