DIVORZIO E PENSIONE DI REVERSIBILITA’

L’ex coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità?

Contrasti in materia di pensione di reversibilità

La disciplina riguardante l’attribuzione all’ex coniuge divorziato del trattamento pensionistico di reversibilità, soprattutto nel caso in cui si tratti di ripartirlo con il coniuge superstite, è oggetto da sempre di una sovrabbondante giurisprudenza oscillante.

Le divergenze applicative della giurisprudenza hanno interessato, inizialmente, il significato da attribuire al testo dell’articolo 9, secondo comma, l. n. 898/1970, nella parte in cui dispone che in caso di morte dell’ex coniuge:

“Il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare dell’assegno di cui all’art. 5, alla pensione di reversibilità […]”

Per titolarità dell’assegno ex art. 5 l. n. 898/1970 deve intendersi l’avvenuto riconoscimento in capo all’ex coniuge divorziato, al momento della morte dell’ex coniuge pensionato e della richiesta della pensione si reversibilità, dell’assegno medesimo da parte del Tribunale.

La Corte di Cassazione da atto dell’insegnamento reso dalla Sezione Plenaria nella sentenza n. 159 del 1998, che ha risolutivamente attribuito qualifica di diritto autonomo, avente natura previdenziale al trattamento di reversibilità in favore del coniuge divorziato, che sorge automaticamente al momento della morte del coniuge pensionato, in forza dell’aspettativa maturata nel corso della vita matrimoniale.

Lo stesso orientamento giurisprudenziale ha condotto a ritenere l’insussistenza del diritto quando la corresponsione periodica dell’assegno di divorzio non sia in corso al momento della domanda, sostenendo che, stante la precondizione della titolarità attuale del diritto all’assegno di divorzio:

“la pensione di reversibilità può essere riconosciuta solo nei casi in cui, in sede di regolamentazione dei rapporti economici al momento del divorzio, le parti non abbiano convenuto la corresponsione di un capitale una tantum”.

Vi è un netto contrasto in ordine al diritto dell’ex coniuge divorziato, titolare dell’assegno divorzile corrisposto una tantum, alla pensione di reversibilità, o ad una quota della medesima, e non potendo risolverlo con l’ausilio delle pronunce rese dalla Corte Costituzionale, il Collegio adito ha ritenuto appropriato rimettere la causa al primo Presidente affinché sollecitasse l’intervento dell’Adunanza Plenaria.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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