DECRETO INGIUNTIVO, OPPOSIZIONE E PRODUZIONE DOCUMENTALE


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Decreto ingiuntivo e documenti prodotti in fase di opposizione

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 21626 del 2019

La Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in primo grado sulla base dell’intervenuta decadenza maturatasi per effetto della mancata produzione nel termine di rito, nel giudizio di opposizione, della documentazione afferente al ricorso per decreto ingiuntivo.

Nel ricorrere in Cassazione si deduce violazione degli articoli 416, 421, 345 e 645 del codice di procedura civile, lamentando inoltre come il giudice di merito avesse erroneamente  ritenuto di non poter utilizzare per la decisione, la documentazione prodotta dalla parte opposta in quanto tardivamente costituitasi.

Gli Ermellini hanno dichiarato fondato il ricorso, rammentando come secondo stante orientamento giurisprudenziale, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,

“in considerazione della mancanza di autonomia tra il procedimento che si apre con il deposito del ricorso monitorio e quello originato dall’opposizione ex art. 645 c.p.c., i documenti allegati al primo, rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell’art. 638 c.p.c., comma 3, ed esposti, pertanto, al contraddittorio tra le parti, benché non prodotti nella fase di opposizione nel termine di legge, non possono essere considerati nuovi, talché ove depositati nel giudizio di appello, devono essere ritenuti ammissibili, non soggiacendo la loro produzione alla preclusione di cui l’art. 345 c.p.c., comma 3”.

Le Sezioni Unite di Cassazione, con la sentenza n. 4066 del 2015 avevano già affermato che la norma del codice di procedura civile stabilisce il principio generale per cui nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e tale divieto vale anche per i documenti. Pertanto il giudice di secondo grado dovrà vagliare se i documenti che vengono allegati al ricorso siano o meno “nuovi”.

Inoltre si deve precisare che l’ampia formula scelta dal legislatore induce a ritenere che i documenti devono essere nuovi rispetto all’intero processo, ossia non devono essere mai stati prodotti in precedenza. A conferma di quanto appena esposto il terzo comma dell’art. 345 c.p.c. ammette la facoltà di produrre documenti in appello nel caso in cui la parte dimostri di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado.

Le Sezioni Unite hanno chiarito anche che

“i documenti prodotti in allegato alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte sino alla scadenza del termine per proporre opposizione e quindi esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati nuovi nei successivi sviluppi del processo”.

Una differente interpretazione, restrittiva che non permetta l’ingresso, in caso di giudizio di primo grado bifasico, di documenti prodotti nella prima fase e non prodotti ex novo nell’opposizione, comporterebbe una modifica del contenuto della norma non consentita.

Il principio di “non dispersione della prova”, una volta che questa sia stata acquisita al processo implica, con riferimento al procedimento per decreto ingiuntivo che

“i documenti allegati al ricorso, in base ai quali sia stato emesso il decreto, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella eventuale fase di opposizione, che completa il giudizio di primo grado, in un’ottica funzionale alla ragionevole durata del processo”.

Dott.ssa Benedetta Cacace 

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