QUANDO LA MEDIAZIONE È DISPOSTA SU ORDINE DEL GIUDICE


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Il necessario effettivo esperimento del tentativo di mediazione e l’irrilevanza della natura ordinatoria o perentoria del termine assegnato

Corte d’Appello di Milano, Sezione Prima civile, sentenza n. 22262 del 2019

La Corte d’Appello di Milano il 20 giugno 2019 ha emanato la sentenza n. 22262, in cui ha disposto l’improcedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 28/2010, per mancato esperimento del procedimento di mediazione.

Il caso di specie riguarda i contratti bancari, materia rientrante tra quelle che richiedono l’obbligatorio esperimento della mediazione come condizione di procedibilità dell’azione giudiziale.

Alla prima udienza il giudice istruttore, accortosi della non esperita mediazione obbligatoria, ha rinviato l’udienza assegnando il termine di quindici giorni per proporre la domanda di mediazione. Quest’ultima però è stata presentata solo quattro giorni prima dell’udienza di rinvio fissata dal giudice. Il Tribunale ha così dichiarato improcedibile la domanda ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 28/2010 ed ha statuito che

nella fattispecie oggetto di causa, parte opponente ha depositato con colpevole ritardo la domanda di mediazione solo 4 giorni prima dell’udienza fissata dal giudice per consentire alle parti l’esperimento del procedimento, con ciò pregiudicandolo”.

Tale sentenza del Tribunale di Pavia è stata appellata opponendola non perentorietà del termine di esperimento del tentativo di mediazione in quanto, secondo la parte appellante, ricorrerebbe l’improcedibilità solo nell’ipotesi di mancato esperimento del procedimento di mediazione e non anche nel caso di ritardata presentazione della domanda di mediazione.

Va rilevato che il giudice di prime cure ha motivato la declaratoria di improcedibilità menzionando i due contrapposti orientamenti giurisprudenziali in merito alla natura, perentoria o ordinatoria, del termine, di quindici giorni, assegnato per la presentazione della domanda di mediazione. Secondo il primo indirizzo l’inosservanza del termine comporta l’improcedibilità del giudizio, data la sua natura perentoria. Il secondo orientamento, invece, afferma la natura ordinatoria e quindi la possibilità di proporre tardivamente la mediazione senza incorrere nella sanzione dell’improcedibilità della domanda. Il ritardo però non deve pregiudicare l’effettivo esperimento del tentativo di mediazione.

Il Tribunale ha argomentato che, pur aderendo a quest’ultimo indirizzo, non sussisterebbe la condizione di procedibilità perché la parte non ha effettivamente esperito la mediazione entro l’udienza fissata. Questa ha, infatti, depositato la domanda di mediazione con colpevole ritardo, solo quattro giorni prima dell’udienza fissata dal giudice per consentire lo svolgersi della mediazione, con ciò pregiudicandone l’esperimento.

La Corte d’Appello, con la sentenza del 20 giugno, ha rigettato il motivo d’appello confermando la declaratoria in rito sulla carenza della condizione di procedibilità. Essa ha infatti evidenziato che la condizione di procedibilità si considera, per espressa disposizione di legge, avverata solo dopo che si sia tenuto il primo incontro davanti al mediatore. La domanda proposta dagli attori allora è stata correttamente dichiarata improcedibile, giacché il suo mancato esperimento è dipeso dalla colpevole inerzia della parte.La Corte inoltre ha sottolineato che la qualificazione del termine come ordinatorio o perentorio non è decisiva ai fini della presente fattispecie, perché la dichiarazione di improcedibilità non postula la natura perentoria di questo, ma piuttosto l’effettivo mancato esperimento della mediazione. Infatti, pur ritenendo che, in considerazione della natura ordinatoria del termine, la domanda di mediazione possa essere presentata oltre il termine di quindici giorni assegnato dal giudice, è comunque necessario, per l’avveramento della condizione di procedibilità, che il primo incontro dinanzi al mediatore avvenga entro l’udienza di rinvio.

Dello stesso parere, una recente decisione della Suprema Corte (Cass. 8473/2019) ha affermato che l’onere, della parte che intenda agire in giudizio, di dar corso alla mediazione obbligatoria, non può ritenersi adempiuto con il solo avvio della procedura di mediazione, ma con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore. Incontro che nel caso di specie non è avvenuto per colpevole inerzia della parte che ha presentato l’istanza con una tempistica incompatibile con l’udienza di rinvio.

Dott.ssa Giorgia Frigo

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